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Ordinanza — n. 35816/2021 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax collection lawsuit extinguished due to successful simplified payment definition under emergency decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35816/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax collection lawsuit extinguished after the taxpayer successfully defined the payment under a simplified procedure. The taxpayer had paid the outstanding tax amount and requested the judgment's extinction based on specific legislative provisions. Consequently, the court ruled that the process ended without further proceedings, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 3 D.L. n. 119/2018; Art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018: When a taxpayer obtains the simplified definition of a tax payment and pays the amount due, the related judicial proceedings are declared extinguished by operation of law.

Parole chiave

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tax collection lawsuit simplified payment definition judicial extinction emergency decree provisions procedural costs allocation procedura di ricupero d'imposta contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 3 D.L. n. 119/2018
Considerato che: 1.il ricorrente, con la memoria depositata in atti, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio, avendo richiesto ed ottenuto la definizione agevolata del pagamento della cartella di pagamento oggetto del contenzioso ex decreto ex art. 3 D.L.
Art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA C.C. 27.10.2021 sul ricorso iscritto al n.r.g. 3698/2015 proposto da: MACRI' PIETRO, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall' Avv.Caterino Caterina. - ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresentata e difende -controricorrente- per la cassazione della sentenza n.1166/3/14 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 30 maggio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal relatore Cons.Roberta Crucitti. Rilevato che: nella controversia originata dalla impugnazione da parte di Pietro Macrì della cartella di pagamento, emessa ai sensi dell'art.36 ter del d.P.R.n.600 del 1973 e portante IRPEF dell'annualità 2005, la Commissione tributaria regionale della Calabria (d'ora in poi, per brevità, C.T.R.) confermava, con la sentenza indicata in epigrafe, la decisione resa dalla Commissione di prima istanza che aveva rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso, l'Agenzia delle entrate. Avviato il ricorso alla trattazione in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio avendo definito la cartella di pagamento oggetto di contenzioso ai sensi dell'art.3 del d.l. n.119/2028, allegando relativa documentazione a conforto; questa Corte con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del 27 aprile 2021 onerava il ricorrente della notifica all'Agenzia delle entrate dell'elenco della documentazione allegata alla memoria; il ricorso è stato avviato, nuovamente, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio.

Considerato che: 1.il ricorrente, con la memoria depositata in atti, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio, avendo richiesto ed ottenuto la definizione agevolata del pagamento della cartella di pagamento oggetto del contenzioso ex decreto ex art. 3 D.L. n 119/2018, convertito con modificazione dalla Legge n 136/2018 Rottamazione ter, DL n. 157/2020 e DL 7/2021, affidati all'agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, ed avendo versato quanto dovuto entro i termini di legge come da documentazione allegata; ai sensi dell'art.6, comma 13, del d.l. n.119/18 in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; iit -ch isel.

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P.Q.M.

Dichiara il processo estinto, ai sensi dell'art.6, comma 13, d.l.n.119/18 (conv. dalla legge n.136/18) con spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione, 2 il 27 ottobre 2021. te.