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Ordinanza — n. 35810/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely filed by tax agency against regional tribunal ruling on VAT credit suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35810/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible due to a procedural delay in filing. The Regional Tribunal had previously upheld the agency's claim regarding a suspended VAT refund based on a late corporate restructuring note. The court ruled that the appeal was filed over two months after the statutory sixty-day deadline expired.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.; The appeal must be lodged within sixty days of notification, and failure to meet this strict deadline renders the remedy inadmissible regardless of the substantive merits.

Parole chiave

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untimely appeal tax agency VAT credit procedural deadline inadmissible remedy tassazione dell'IVA aliquota IVA ridotta crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Nonno inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5955 del 14/03/2014
Cass. n. 23514 del 05/11/2014
Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass.n.
Cass. n. 1778 del 29/01/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7676/2020 RG. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro La Colombo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Bainsizza n. 4, presso lo studio dell'avv. Giorgio Vittorio Muzio, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso - con troricorrente - e contro EMO Partecipazioni s.r.I., in persona clel legale rappresentante pro tempore, - intimata - Cons. est.

G.M. Nonno avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1298/01/19, depositata il 12 novembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 1298/01/19 del 12/11/2019 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) ha accolto l'appello principale proposto da La Colombo Finanziaria s.p.a. e l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di La Spezia (di seguito CTP) n. 467/02/18, che aveva a sua volta rigettato il ricorso della società contribuente avverso:

i) l'avviso di accertamento notificato a Real Estate Lerici s.r.l. relativo all'anno d'imposta 2015 e concernente un minor credito IVA esposto in dichiarazione per euro 340.686,56; ii) la conseguente sospensione del rimborso 7.VA richiesto da Real Estate Lerici s.r.l. per circa euro 1.500.000,00, credito relativo all'anno 2014 e ceduto a La Colombo Finanziaria s.p.a. con atto notificato all'Agenzia delle entrate il 18/03/2015; 1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, l'avviso di accertamento era stato emesso in quanto la società cooperativa Unieco aveva emesso una nota di variazione ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato di Real Estate Lerici s.r.l. e quest'ultima aveva omesso di tenerne conto con annotazione al rigo VF22 della dichiarazione IVA; 1.2. la CTR:

a) accoglieva l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate evidenziando che La Colombo Finanziaria s.p.a. non era legittimata all'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di Real Estate Lerici s.r.I.;

b) accoglieva, altresì, l'appello 2 Cons. est. G.M. Nonno principale della contribuente sul presupposto dell'annullamento della pretesa erariale relativa all'avviso di accertamento, annullamento intervenuto con sentenza della CTR emessa alla medesima udienza;

2. avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;

3. La Colombo s.p.a. (di seguito solo Colombo), quale successore di La Colombo Finanziaria s.p.a. a seguito di scissione di quest'ultima, resisteva in giudizio con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.; 3.1. Emo Partecipazioni s.r.I., altra società risultante dalla scissione di La Colombo Finanziaria s.p.a., non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione, tardivamente proposto dall'Agenzia delle entrate; 1.1. invero, dalla copia della sentenza di appello in produzione di Colombo si evince che la stessa è stata notificata all'Agenzia delle entrate, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, lunedì 16/12/2019; 1.2. l'Agenzia delle entrate ha notificato il ricorso per cassazione in data 17/02/2020, oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, in ipotesi scadente venerdì 14/02/2020;

2. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 1.469.876,75; 2.1. il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla 3 Cons. est. G.M. Nonno inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014;

Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass.n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorsc e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della contoricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 15.000,00, oltre ad euro 230,00 per spese borsuali, alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge. Così deciso in Roma il 30 settembre 2021. Il nte (Enkco