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Ordinanza — n. 35804/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax office ruling for lack of specific motivation regarding property reclassification criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35804/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Lazio Regional Tax Court's decision, which had upheld the tax agency's reclassification of a property. The taxpayer argued the reclassification lacked specific motivation, citing prior case law requiring detailed criteria rather than general zone revisions. The court agreed, ruling that the lower court failed to ensure the administrative act met the strict motivation standards established by binding precedent.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 335 della I. n. 311 del 2004; Art. 7 della I. n. 212 del 2004: The administrative act modifying the tax class of a property must provide specific, concrete reasons detailing the criteria used for the reclassification, rather than relying on general zone revisions without individual characteristics.

Parole chiave

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tax reclassification lack of motivation catastale assessment administrative act binding precedent property value tax agency cambiamento di destinazione di zona edificabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 335 della I. n. 311 del 2004
CIRESE MARINA RITENUTO CHE: Federica Annecchino proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate- Ufficio provinciale di Roma- Territorio, aveva proceduto al rilassamento ex art. 1, comma 335 della I. n. 311 del 2004 dell'immobile sito in Roma, via Paola n.
Art. 7 della I. n. 212 del 2004
Con il primo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della I.
Art. 3 della I. n. 241 del 1990
212 del 200, dell'art. 3 della I. n. 241 del 1990, dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e conseguentemente dell'art.
Art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.
138 del 1998 ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c." parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata è errata laddove ritiene la classificazione corretta sulla sola base dell'evidente aumento di valore della zona senza considerare le caratteristiche dell'unità immobiliare.
art. 112 c.p
Con il terzo motivo di ricorso rubricato "Nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 384 c.p
In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., va accolto l'originario ricorso del contribuente.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21176/16
Cass. n. 19810 del 2019
Cass. n. 23046 del 2019
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 697 del 16/01/2015
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Ordinanza — n. 36163/2021 — snciv
Cassation court dismisses appeal against tax agency regarding insufficient motivation in property tax reclassification. The court ruled that administrative acts must provide specific, concrete reasoning ex ante, not just general references. The lower court correctly rejected the appeal for failing to address specific property characteristics. The decision reinforces the requirement for rigorous motivation in tax revision procedures. The court emphasized that post-litigation defense cannot cure initial motivational defects. This case clarifies the standards for administrative transparency in property tax assessments. The ruling upholds the principle that vague formulas do not satisfy legal motivation requirements.
Ordinanza — n. 36677/2021 — snciv
Italian Court dismisses tax agency appeal for inadmissibility due to failure to address the specific legal issue of the lower court's decision.
Ordinanza — n. 7992/2026 — snciv
Cassation court quashes tax appeal verdict for lack of specific motivation regarding cadastral rent reclassification criteria.
Ordinanza — n. 35186/2021 — snciv
Cassation court dismisses tax appeal regarding tax assessment revision due to lack of specific motivation. The court rejects the claim based on the principle of strict motivation required for tax assessments. The decision upholds the lower court's ruling on the validity of the tax assessment revision. The court emphasizes the need for clear reasoning in tax assessments. The ruling clarifies the requirements for tax assessment revisions. The case concerns the validity of tax assessment revisions. The court finds the tax assessment valid despite the appeal. The decision reinforces the importance of specific motivation in tax law. The outcome is a dismissal of the tax appeal.
Ordinanza — n. 4688/2025 — snciv
Cassation court dismisses tax appeal due to insufficient motivation regarding specific property characteristics in mass reclassification.

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Testo completo

18 ORDINANZA sul ricorso 19032/2018 proposto da: Annecchino Federica, elettivamente domiciliata in Roma Via Cassiodoro 1/a presso lo studio dell'avvocato Annecchino Marco che la rappresenta e difende -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 7986/2017 della COMM.TRIB.REG., LAZIO, depositata il 22/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott.

CIRESE MARINA RITENUTO CHE: Federica Annecchino proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate- Ufficio provinciale di Roma- Territorio, aveva proceduto al rilassamento ex art. 1, comma 335 della I. n. 311 del 2004 dell'immobile sito in Roma, via Paola n. 38, cat. A/2 elevando la classe da 2 a classe 4 eccependo il difetto di motivazione dell'accertamento determinato in modo automatico senza specificare i criteri adottati. La CTP di Roma con sentenza in data 21.12.2015 accoglieva il ricorso ritenendo la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione.

Proposto appello da parte dell'Agenzia delle Entrate, la CTR del Lazio in data 22.12.2017 accoglieva il gravame ritenendo che "le indicazioni contenute nell'avviso risultano conformi alle prescrizioni della giurisprudenza di legittimità in ordine all'obbligo di motivazione degli atti di classamento, come da sentenza della Corte di cassazione n. 21176/16 in quanto trova riferimento nella specifica normativa. Presupposto della revisione è il riallineamento resosi necessario per il significativo scostamento di valore rispetto all'insieme delle microzone comunali senza che sia necessario indicare specifiche caratteristiche dell'immobile." Avverso detta pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi di ricorso.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della I. n. 212 del 200, dell'art. 3 della I. n. 241 del 1990, dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e conseguentemente dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004 ai sensi dell'art. 360 comma 1 , n. 3 c.p.c." parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata ha erroneamente escluso che la vigente normativa richieda una motivazione puntuale del riclassamento delle singole unità immobiliari. Deve invece ritenersi che l'avviso di rilassamento dia anche conto delle ragioni per le quali l'amministrazione finanziaria ha inteso attribuire all'immobile una determinata classe.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 61 del d.p.r. n. 1142 del 1949, dell'art. 7 del d.p.r. n. 1142 del 1949, dell'art. 1, comma 335 della I. n. 311 del 2004, dell'art. 8 del d.p.r. n. 138 del 1998 e dell'art. 3 lett. a delle norme tecniche per la definizione delle microzone, Allegato A al d.p.r. n. 138 del 1998 ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c." parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata è errata laddove ritiene la classificazione corretta sulla sola base dell'evidente aumento di valore della zona senza considerare le caratteristiche dell'unità immobiliare.

3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato "Nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 comma 1 , n. 4 c.p.c." parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla violazione dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004 denunciata in primo grado e riproposta dinanzi alla CTR.

4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato "Nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c." parte ricorrente deduceva che la sentenza ha omesso di pronunciare sulla violazione dell'art.1, comma 335 della I. n. 311 del 2004 sotto il profilo della omessa valutazione di un valore medio di mercato che sia attuale.

5. Con il quinto motivo di ricorso rubricato " Nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c." parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla violazione dell'art. 61 del d.p.r. n. 1142 del 1949 e dell'art. 4 del. d.p.r. n. 138 del 1998 denunciata in primo grado e riproposta dinanzi alla CTR. I primi due motivi di ricorso da esaminarsi congiuntamente sono fondati. Detti motivi sono incentrati sulla questione del contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa l'atto di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali e sulla mancata specificazione nell'avviso di accertamento catastale delle modifiche intrinseche ed estrinseche dell'unità immobiliare oggetto di accertamento e delle similitudini con l'unità tipo.

Nella giurisprudenza della Corte è consolidato l'orientamento, recentemente confermato da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19810 del 23/07/2019 (Rv. 654954 - 01) secondo cui «In tema di estimo catastale, ove il nuovo classamento sia stato adottato d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della rnicrozona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, laqualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione.

Nello stesso senso si è pronunciata Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23046 del 17/09/2019 (Rv. 655149 - 01), affermando che «In tema di estimo catastale, la revisione parziale del classamento prevista dall'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, relativa ad unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali per le quali, ai fini dell'applicazione dell'ICI, il rapporto tra il valore medio di Mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, ha presupposti diversi dalle fattispecie regolate. rispettivamente dall'art. 3, comma 58, della I. n. 662 del 1996 (in tema di classamento non aggiornato o palesemente incongruo), e dall'art. 1, comma 336, della I. n. 331 del 2004 (in tema di immobili non dichiarati o soggetti a variazioni edilizie non denunciate), trattandosi di una revisione correlata a fattori estrinseci di carattere collettivo o generale e non specificamente riguardanti il singolo immobile: ne deriva che il procedimento si divide in due fasi, ovvero quella dell'accertamento e specificazione chiara, precisa e analitica, dei presupposti di fatto che giustificano la cd. riclassificazione di massa, e quella della deduzione e prova dei parametri, dei fattori determinativi e dei criteri per l'applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare (ossia l'ubicazione dell'unità immobiliare oggetto di accertamento in una delle cd. microzone anomale)».

Pertanto, ai fini motivazionali dell'atto di rilassamento immobiliare non può ritenersi sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento (Cass. n. 16643/2013, n. 9629/2012 e n. 3156/2015) né il riferimento alla microzona ed alle sue caratteristiche come indistintamente individuate, perché, se è vero che l'attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell'utilizzo degli immobili della zona.

Oltre al fattore posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe (così in Cass. n. 19810 del 2019, cit.). Ne consegue che «Il mero richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta non soddisfa l'obbligo motivazionale nei termini sopra precisati. Si tratta, come è evidente, di formulazioni del tutto prive di specificità e determinatezza ed in ordine alle quali sarebbe impossibile l'opera di traduzione in una precisa percentuale di aumento della rendita catastale delle singole unità immobiliari.

Tali formule, infatti, non sono idonee ad indicare i criteri e i modi con cui sono identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di mercato medio per l'insieme di tutte le microzone; il valore catastale medio per l'insieme di tutte le microzone» (Cass. n. 23046 del 2019, cit.). Orbene, nel caso in esame la CTR non si è uniformata ai suesposti arresti giurisprudenziali avendo ritenuto sufficientemente motivato un atto, come quello in esame, di modifica del classamento dell'immobile della contribuente basato esclusivamente sulla revisione generalizzata del classamento degli immobili compresi in una medesima microzona, in mancanza di qualsiasi specificazione in ordine ai vantaggi ritraibili concretamente dal singolo immobile interessato rispetto ad imprecisati miglioramenti della qualità del contesto urbano e, con specifico riferimento alla modifica della categoria catastale, senza alcuna indicazione delle caratteristiche diverse dell'immobile rispetto a quelle originariamente considerate (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 697 del 16/01/2015, Rv. 634179 - 01), com'è chiaramente desumibile dall'avviso di accertamento impugnato,allegato al ricorso.

Né risultano prese in considerazione nell'avviso di accertamento catastale impugnato le caratteristiche costruttive dell'immobile oggetto di riclassamento. I restanti motivi di ricorso sono assorbiti. In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., va accolto l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei giudizi di merito e quelle del giudizio di legittimità vanno compensate stante il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul tema.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente. Compensa le spese inerenti ai giudizi di merito ed al giudizio di legittimità. Così deciso in Roma