Italian tax collection agency's appeal dismissed due to invalidly conferred private lawyer mandate without state office availability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax collection agency's appeal inadmissible because its mandate to a private lawyer was invalidly conferred. The agency relied on a private attorney for the Cassation appeal, but the State Office of the Treasury was available and had not been consulted or declared unavailable. Consequently, the court ruled that the private mandate lacked legal validity under established case law, leading to the dismissal of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 comma 4 r.d. n. 1611 del 1933; Protocollo 22 giugno 2017: The State Office of the Treasury must be consulted before entrusting a private lawyer with a Cassation appeal, and such a mandate is invalid if the Office is available and has not declared unavailability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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8 ORDINANZA sul ricorso 23369/2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE già Equitalia servizi di riscossione s.p.a., con sede legale in Roma, in persona del responsabile del contenzioso per la Regione Lombardia, in virtù di procura speciale autenticata dal notaio Marco De Luca in data 5 luglio 2017, elettivamente domiciliata in Roma via Nomentana 91 presso l'avvocato Giovanni Beatrice, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Amodio del foro di Napoli. -ricorrente - contro CONDOMINIO DI VIA FERRERO 16 MILANO in persona dell'amministratore pro tempore elettivamente domiciliato in Milano nello studio dell'avvocato Salvino Brancaccio che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Alessandra Terenzi -controricorrente - avverso la sentenza n. 320/2018 della COMM.TRIB.REG.
LOMBARDIA, depositata il 26/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere dott. Rita RUSSO RILEVATO CHE Il condominio di via Ferrero ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata da Equitalia s.p.a. in relazione a sei cartelle di pagamento in materia di Tarsu. La Commissione tributaria di Milano ha accolto l'eccezione di prescrizione. Equitalia s.p.a. ha proposto appello, che la CTR della Lombardia ha respinto, sul rilievo che la Tarsu appartiene alla categoria dei tributi locali e di conseguenza sono assoggettati alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 numero 4 del codice civile.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia della Entrate- Riscossione affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso il Condominio. La causa è stata trattata l'udienza camerale non partecipata del 6ottobre 2021 RITENUTO CHE Preliminarmente si osserva che l'Agenzia delle Entrate -Riscossione ha proposto ricorso conferendo procura ad avvocato del libero foro e che detta procura non può considerarsi validamente conferita. In tema, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle entrate- riscossione, si avvale:
a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019). Poiché il Protocollo 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle entrate e riscossione e l'Avvocatura generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, e a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall'AdER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili (Cass. n. 26531 del 20/11/2020).
Nella fattispecie non risulta un caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità da parte dell'Avvocatura ad assumere il mandato, né che la stessa sia stata consultata. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerando il recente consolidamento della giurisprudenza le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma camera di consiglio da remoto del 6 ottobre 2021 IL PRESIDENTE enico C ildemi DE.PrITTATO IN CANCELLERIA 2 2 NO