Court dismisses tax appeal, ruling registration tax applies to assigned credit amount, not total debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Italian Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision regarding registration tax on assigned credits. The agency argued the tax base should include the total assigned pension credit, while the lower court correctly limited it to the specific sum actually seized from the debtor. The court upheld this approach, confirming that registration tax on judicial acts applies only to the amount effectively assigned and transferred, not the full debt value.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 37 d.P.R. n. 131/1986; Tariffa parte prima d.P.R. n. 131/1986: In registration tax proceedings, the taxable base for judicial acts of assignment is strictly the amount actually assigned and transferred, excluding the total debt value.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 451-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 4133 COMPAGNIA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA IN LCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell'avvocato MICHELE COSTA, che la rappresenta e difende; controricorrente - avverso la sentenza n. 8753/2016 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il . 20/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere Dott.
FULVIO FILOCAMO; RITENUTO CHE 1. L'Agenzia delle Entrata latiftava alla Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. in I.c.a. un avvisti ci iiciL:ciazione per l'imposta di registro relativa all'ordinanza di assegnazio12 dei cedti emessa dal giudice civile nell'ambito di una procedura esect.,1:;va di pigrorarnento. 1.1. La Società, in persona de IL, impugnava detto atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale :(.:Ta !sostenendo la violazione degli artt. 37 e 54 d.P.R. n. 131 del 198::: sanite iiEl pendenza del procedimento di pignoramento ed il fatto che la prx:ecur2i esecutiva non avrebbe potuto comunque soddisfare l'intera pretes cr editizia.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenita e -roneamente calcolata l'imposta in assenza di un provvedimento di as3egione delle somme da parte del giudice. 1.2. L'Ufficio proponeva apoel.) ci lrente alla Commissione tributaria regionale del Lazio contestando cl- e ' 13vviso di liquidazione era stato emesso a seguito del provvedimento di ass.;egna2io.1e dei crediti pignorati presso il terzo debitore. I Giudici di secondo grad:., con :;entenza n. 8753/9/16, accoglievano parzialmente il gravame riquantificzHndo in 5.449,98 euro, quale somma concretamente pignorata presso il ter; o cebitDre, la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota dello 0.50 %. 1.3.
Avverso questa ultima c EciLioEe, l'tkgenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un L nic:D notvo. 1.4. Compagnia Tirrena di 1;Si S.p.a. in I.c.a. ha presentato difese con memoria. CONSIDERATO CHE:
2. L'Ufficio, con l'unico motivo, c enuicia la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 43 e 49, o in subordine z 6, :ionc1ié 6 ed 8 della Tariffa prima parte del d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione a l'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., assumendo che la Commiss ()ne t-ibutiEl.-.a regionale avrebbe errato nel considerare solo la somma effettivanien .:,? individuata, quale quota parte del trattamento pensionistico del sopgettg cbbligato, e non l'intero importo effettivamente assegnato, pari a cir-,:a 1221 milioni di euro, ovvero ancora, considerato che il credito cedutc è di r a -a pensionistica, in applicazione dell'art. 46 d.P.R. n. 131 del 1986, avi ebbe q ,antomeno dovuto determinare la base imponibile calcolando l'imp,D -tc della oensione rispetto ai coefficienti dell'aspettativa di vita.
3. Il motivo di ricorso è infor 4. L'assunto del ricorrente secondo il quale l'imposta andrebbe calcolata sull'intero ammontare del credito r conosc ,uto in sede di procedura esecutiva è infondato, dovendosi, invece, rifulre I:a scrnma effettivamente individuata dall'ordinanza di assegnazione dellE sprn:11e, :rifatti, secondo l'orientamento di questa Corte, a cui va data continuità, "in tema di imposta di registro, fra gli atti dell'autorità giudiziaria assoggettati al'in -ipcsta proporzionale, ai sensi dell'art. 37 del d. P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell a -t. 3, primo comma, lettera a), della tariffa, parte prima, ad esso al egata soro compresi "i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazicr e", ntendendo il legislatore riferirsi, con l'espressione "provvedimento di a S!: e.,;.n a;:i or e",, all'istituto previsto in via generale dall'art. 505, e più in pa -tic:cla -e cagli artt. 529, 539, 552 e segg., e 588 cod. proc. civ., ponendo così s,„l[c stes.so piano dei provvedimenti decisori, ai fini tributari, tali atti del processo di esecu ri :me, in ragione del loro particolare connotato, consistente nell'effetto ,-.ras ativo di uno specifico e determinato bene che con essi si realizza" (Cass.
Se2, E, n_ 160:22 del 2005).
5. Sulla base di tale conside,azi :me consegue il rigetto del ricorso con la compensazione delle spese in dei consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale citato. Q. .F4. La Corte rigetta il ricorso e c:irpe.iisa e spese. Così deciso in Roma, nell'adunln carrerale da remoto del 17 giugno 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA 5 ogg I,