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Decreto — n. 35766/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax proceeding extinguished due to failure to request settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 35766/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement within the statutory deadline. The plaintiff, Placuzzi Maurizio, challenged a tax assessment, but the tax authority and the plaintiff failed to file the necessary request for settlement by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished if neither party requests a settlement within the prescribed term, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax proceeding extinction settlement request deadline tax administration procedure costs allocation rule statutory time limit procedura giudiziaria tributaria differimento dell'imposizione assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 29912/2018 R.G. proposto da Placuzzi Maurizio, rappresentato e difeso ise i Oi Ilipu'ito dall'Avv. Pietro Piccone Ferrarotti, con domicilio eletto in Rorra,,via Sicilia,, presso lo studio dello stesso; contro _ Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, -èTetti-vàm—ente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che rappresenta e difende;] avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 818/13/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THQ011M02147.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma O DEPOSITATO IN CANCÈ1LERIA oggi, Di