Decreto — n. 35752/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18206/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro C.R.M. Centro Revisioni Motoscafi Sri, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale Russo e Attilio R. Gastaldello, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 2, presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Franzoni; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto - Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 35752/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 18206/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro C.R.M. Centro Revisioni Motoscafi Sri, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale Russo e Attilio R. Gastaldello, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 2, presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Franzoni; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto - Sez.
Testo completo
te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18206/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro C.R.M. Centro Revisioni Motoscafi Sri, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale Russo e Attilio R. Gastaldello, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 2, presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Franzoni; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto - Sez.
Stac. Verona n. 122/15/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T6Z030703899. Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; Dt' rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione 9511/ di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere /21 l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto cori il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Roma 'f IN 1 UILA DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Il Presidente DEPOSITATO IN CANCLJ.ERIA oggi, 2 2 NOV 201