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Decreto — n. 35727/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax dispute process extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 35727/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to submit the necessary request under Article 6 of Legislative Decree 119/2018, and no objection to the tax assessment was filed. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if the simplified settlement request is not made within the statutory period, unless the parties specifically request a hearing to declare extinction.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment simplified settlement procedure legislative decree 119 2018 procedural time limit automatic process termination tax agency litigation costs of extinguished process

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.

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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 25660-2018 R.G. proposto da Di Summa Angelo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pauletti Enrico e Nicastro Rosamaria, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 14, presso lo studio "Di Tanfo e Associati"; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia sez. staccata di Taranto n. 2315/29/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RFJ010200384/2008.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; bE - rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere 25t l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta ) intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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