Tax dispute dismissed as extinguished by statutory time limit under simplified procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file an extension request by December 31, 2020, despite the simplified procedure provisions. Consequently, the court ruled the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The simplified procedure for tax disputes automatically extinguishes if no party requests a hearing extension within the statutory period, terminating the litigation without further judicial intervention.
Parole chiave
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nte DECRETO sul sul ricorso iscritto al n. 25265/2018 R.G. proposto da Tilli Luca, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Labbate, con domicilio eletto in Roma, G. Ramusio, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Tinari; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo Sezione staccata di Pescara n. 89/06/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TAZ010102520.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma (2 4c Il Presidente DEPOSIT