Tax appeal dismissed as extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6 of Legislative Decree 119/2018. The taxpayer and the Revenue Agency failed to submit the necessary request for a hearing by December 31, 2020, leading to the automatic termination of proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive decision on the merits, leaving the case closed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax appeal process is extinguished if neither party requests a hearing within the statutory period, terminating the proceedings without a judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 6190/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Società Agricola Re Rustica s.a.s. di Ubezio Alessandra & C., rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo Maria Cogo, con domicilio eletto in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 1/E, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4619/15/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20071T000119000.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 6 Ø T. LUZ1 DEPOSITA* IN CAN