Tax court process extinguished by statutory time limit; no hearing fixed; costs borne by advance payer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing before the statutory deadline expired. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2018, but the parties failed to activate the special simplified procedure under the 2018 tax reform law. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes by time lapse if parties do not request a hearing within the deadline, with costs remaining on the advance-payer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25761/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Consorzio Archè Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Giannotta, con domicilio eletto in Milano, via Senato n. 12, presso il suo studio; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 187/07/18, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. T8V034T01286/2015.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Il Presidente F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : D I I A S I C A M I L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 6 a 3 b f 6 8 4 b 0 2 b 0