Italian tax court dismisses appeal when taxpayer pays disputed VAT and income tax amounts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the legal proceeding extinguished after the taxpayer voluntarily paid the disputed VAT and direct taxes based on sectoral study estimates. The taxpayer formally requested the extinction of the lawsuit, arguing that the debt had been satisfied with supporting documentation. The court ruled that these facts justified the immediate termination of the case and the compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: When a taxpayer pays the assessed tax amounts and requests extinction of the proceedings, the court must declare the case extinguished and compensate costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3265/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge ; - ricorrente - contro Club Campeggiatori Vallescura s.c.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 43, presso l'avv. prof. Francesco D'Ayala Valva, che, unitamente all'avv. prof. Antonio Lovisolo, la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Regionale della Liguria (Genova), Sez. 2, n. 762/02/14 del 28 marzo 2014, depositata il 12 giugno 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta; Preso atto che le parti non hanno prodotto memorie difensive e che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;
1. La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA e Imposte dirette per maggiori ricavi desunti dallo scostamento rispetto ai ricavi stimati dagli studi di settore ritenuti dall'Ufficio applicabili nella specie;
2. La società contribuente ha definito la controversia ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018 pagando il dovuto come provato da documentazione prodotta in atti, chiedendo che sia dichiarata l'estinzione del giudizio;
3. In considerazione delle ragioni di definizione della controversia è giustificata la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma il 15 luglio 2021. 04100itata in Cancelleria Oggi. 1 B NOV, 202 IL CAN