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Ordinanza — n. 35645/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to client's withdrawal and late tax authority appearance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35645/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible due to the client's subsequent withdrawal of the dispute and the tax authority's untimely appearance. The client's lawyer submitted a declaration ending the controversy, while the tax authority participated only via a late filing that failed to establish regular procedural rights. The Court ruled that the appeal lost its legal interest because the underlying dispute no longer existed at the time of judgment.

Regesto Legislator

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Art. 370 c.p.c.; Art. 372 c.p.c.: A party's declaration of withdrawal extinguishes the legal interest in the proceedings, rendering the appeal inadmissible even if the opposing party appears late.

Parole chiave

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withdrawal of dispute legal interest requirement late procedural appearance tax appeal inadmissibility procedural rights of parties interesse ad agire accoglimento parziale del contribuente differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 370 c.p.c.
Il Fisco intimato - non essendosi costituito con controricorso notificato ex art. 370 c.p.c.
Art. 372 c.p.c.
9601/2021) - non gode delle garanzie che l'art art. 372, secondo comma, apprestate per le altre parti se regolarmente costituite (Cass.
art. 370 c.p
Il Fisco intimato - non essendosi costituito con controricorso notificato ex art. 370 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. I, n. 9672/2021
Cass. sez. I, n. 9672/2021, n.
Cass. sez. I, n. 9601/2021
Cass. S.U., n. 19980 del 23/09/2014
372, secondo comma, apprestate per le altre parti se regolarmente costituite (Cass. S.U., n. 19980 del 23/09/2014, Rv.
Cass. Sez. L., n. 25625 del 12/11/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18781/2013 R.G. proposto da Avv. Fabrizio Michele Romano, in proprio e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimo Parisella, in Roma, alla via Re Tancredi, n. 6 - ricorrente - 3CW 7- contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rapp-r-esentata---e- difesa-da-IVAvvacatura--Generale dello Stato, cori damiciBo exJeeJaRorna, alta via dei Portoghesi, n 12 - intimata- nonché contro Equitalia Sud s.p.a., con l'avv. Pasquale Varì e domicilio eletto presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio - Roma, n. 170/29/13, pronunciata il 5 giugno 2013 e depositata il 10 giugno 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal CcnSMarcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il patrono di parte contribuente dichiara di aver aderito alla definizione agevolata della controversia. Il Fisco intimato - non essendosi costituito con controricorso notificato ex art. 370 c.p.c. ma a mezzo di semplice e tardivo "atto di costituzione" depositato ai soli dichiarati fini della partecipazione all'eventuale udienza pubblica e quindi inidoneo all'insorgenza di quei diritti processuali tipici delle parti regolarmente costituite (cfr.

Cass. sez. I, n. 9672/2021, n. 9601/2021) - non gode delle garanzie che l'art art. 372, secondo comma, apprestate per le altre parti se regolarmente costituite (Cass. S.U., n. 19980 del 23/09/2014, Rv. 632161 - 01).

2. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del difensore in memoria, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a suo fondamento deve sussistere fino alla decisione della causa (Cass. Sez. L., n. 25625 del 12/11/2020, Rv. 659543 - 01). PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile la sopravvenuta carenza di interesse. LL( Spese carn-~te Così deciso