Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35625/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, disapplying sanctions due to objective legal uncertainty regarding property tax rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35625/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the tax appeal filed by Enel Produzione S.p.A. against a regional court decision that upheld local sanctions. The company argued that objective legal uncertainty existed regarding the application of specific property tax regulations at the time the sanctions were issued. The court accepted this argument, ruling that the uncertainty justified the disapplication of the penalties and ordered the lower court's judgment to be quashed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 d.lgs. n. 472/1997; Art. 5 d.lgs. n. 504/1992: When objective legal uncertainty exists regarding the scope of applicable tax provisions, sanctions cannot be lawfully imposed, and the administrative act must be set aside.

Parole chiave

Generato dall'IA
objective legal uncertainty tax sanctions disapplication property tax assessment administrative penalty validity Cassation Court ruling contributo alla produzione imposta sull'energia prelievo di corresponsabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997
212 del 2000 per aver la CTR rigettato l'eccezione di disapplicazione delle sanzioni irrogate dall'ente locale, nonostante sussistessero obiettive condizioni di incertezza sulla portata applicativa dei commi 2 e 3 dell'art. 5 del d.lgs.
Art. 5 d.lgs. n. 504 del 1992
212 del 2000 per aver la CTR rigettato l'eccezione di disapplicazione delle sanzioni irrogate dall'ente locale, nonostante sussistessero obiettive condizioni di incertezza sulla portata applicativa dei commi 2 e 3 dell'art. 5 del d.lgs.
Art. 2 d.lgs. n. 504 del 1992
Art. 5 r.d.l. 652 del 1939
212 del 2000 per aver la CTR rigettato l'eccezione di disapplicazione delle sanzioni irrogate dall'ente locale, nonostante sussistessero obiettive condizioni di incertezza sulla portata applicativa dei commi 2 e 3 dell'art. 5 del d.lgs.
Art. 1 quinquies d.l. n. 44 del 2005
162 del 2008, secondo cui non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-quinquies del decreto legge 31 marzo 2005, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 3166 del 2015
Cass. 7372 del 2011
3166 del 2015; Cass. 7372 del 2011);
Cass. 16005 del 2019
Cass. 32084 del 2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15575/2017 R.G. proposto da Enel Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Crescenzio 14, presso gli avv.ti Enrico Pauletti e Rosamaria Nicastro (studio "Di Tonno e Associati" - Studio Legale Tributario), che la rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro Comune di Mori, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Groenlandia 5, presso l'avv. Claudia Pacini, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Benini giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Regionale di Secondo Grado di Trento, Sez. 2, n. 137/02/16 del 28 novembre 2016, depositata il 30 dicembre 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la parte ricorrente ha depositato memoria;

1. La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini ICI per gli anni 2005 e 2006 relativamente alla centrale elettrica di Maso Corona: l'atto impositivo era impugnato limitatamente alle sanzioni - contestate per mancanza del requisito della consapevolezza e per la ricorrenza delle condizioni di obiettiva incertezza sulla potata delle varie disposizioni di legge che governano la materia - mentre la società prestava acquiescenza alla richiesta di pagamento delle imposte pretese con l'atto. Il ricorso era respinto in entrambi i gradi di merito;

2. Avverso la sentenza d'appello l'Enel Produzione S.p.A. propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria. Resiste l'ente locale con controricorso;

3. Con il primo motivo la parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, 8 d.lgs. n. 546 del 1992 e 10, comma 3, legge n. 212 del 2000 per aver la CTR rigettato l'eccezione di disapplicazione delle sanzioni irrogate dall'ente locale, nonostante sussistessero obiettive condizioni di incertezza sulla portata applicativa dei commi 2 e 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992;

4. Con il secondo motivo la parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5, d.lgs. n. 472 del 1997, nonché degli artt. 2 e 5, d.lgs. n. 504 del 1992, 5, r.d.l. 652 del 1939 e 1 quinquies, d.l. n. 44 del 2005 per non aver il giudice di merito tenuto conto della censura concernente la non debenza delle sanzioni irrogate nell'avviso di accertamento per carenza del requisito della colpevolezza richiesto, ai fini della punibilità della condotta, dalla normativa richiamata e in particolare dall'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997;

5. Le censure vanno esaminate congiuntamente per ragioni di connessione logica e anche per la forza assorbente della valutazione positiva della prima censura rispetto alla seconda;

6. Orbene, tenuto conto che nella fattispecie l'accertamento contestato riguarda le annualità 2005 e 2006, può senz'altro dirsi che sussista nel caso una ipotesi di incertezza normativa obiettiva tra quelle individuate dalla giurisprudenza di questa Corte, in particolare con l'ordinanza n. 15452 del 2018, che colloca al n. 7 dell'elenco degli indizi in quella sede elaborato, «l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale». In proposito può rilevarsi che:

a) Sez. U, Sentenza n. 3160 del 09/02/2011 ha posto termine ad un contrasto insorto in seno alle sezioni semplici di questa Corte (tra le pronunce nn. 13077 del 2005 e 5933 del 2010, che le Sezioni Unite hanno sostanzialmente condiviso, e nn. 12721 del 2004, 24235 del 2004 e 27062 del 2008), affermando il principio secondo cui, in tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale;

b) Corte cost. n. 162 del 2008, secondo cui non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-quinquies del decreto legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 2005, n. 88, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 104 e 108 Cost., perché, auto qualificandosi come norma di interpretazione autentica quanto ai criteri di computo della rendita catastale degli opifici industriali adibiti a centrali elettriche, avrebbe efficacia retroattiva. Posto che, in generale, la norma che deriva dalla legge di "interpretazione autentica" non può dirsi irragionevole (art. 3, comma 1, Cost.), ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, la necessità, nella specie, di comporre un contrasto giurisprudenziale privilegiando una delle interpretazioni ricavabili dalla disciplina catastale, conforme a quella codicistica, rende legittimo il ricorso ad una norma di interpretazione autentica e non irragionevole, quindi, la sua efficacia retroattiva;

c) solo con la circolare 6/2012 dell'Agenzia del territorio ha inequivocamente affermato che «Parimenti, sono incluse nella stima anche quelle componenti impiantistiche presenti nell'unità immobiliare che contribuiscono ad assicurare alla stessa una autonomia funzionale e reddituale, stabile nel tempo, ovvero risultino essenziali per caratterizzarne la destinazione» (ad esempio i grandi trasformatori: Cass. 3166 del 2015; Cass. 7372 del 2011);

d) infine, l'intervento chiarificatore dell'Agenzia è stato trasfuso sul piano normativo con la legge n. 190/2014, la quale, all'art. 1, dispone che «Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi» (v Cass. nn. 16005 del 2019; 32084 del 2019).

7. Pertanto, con riferimento al tempo dell'avviso di accertamento in esame (e cioè ad un periodo in cui i surriportati chiarimenti sul piano giurisprudenziale e normativo menzionati non erano ancora intervenuti) l'incertezza normativa oggettiva tributaria rileva al fine di escludere la legittimità dell'irrogazione della sanzione. Quindi, tenuto conto dell'assorbimento della seconda censura, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata: ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso originario quanto alla disapplicazione delle sanzioni, con integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente disponendo la disapplicazione delle sanzioni. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così