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Ordinanza — n. 35620/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to challenge the specific inadmissibility ruling of the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35620/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to challenge the lower court's specific ruling on inadmissibility. The appellant only criticized the merits of the appeal while ignoring the distinct legal ground for rejecting it. The Court held that when a judgment rests on multiple independent rationales, a challenge to only one renders the appeal inadmissible due to lack of interest.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; Art. 53, comma 1, l. 372/2000: When a judgment is based on multiple distinct and autonomous rationales, each sufficient to support the decision, an appeal challenging only one of them is inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

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inadmissibility multiple rationales distinct grounds lack of interest cassation appeal specificity of grounds independent reasoning opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
97 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 53, comma 1, l. 372/2000
La sentenza impugnata ha prima affermato l'inammissibilità dell'appello, «perché l'appellante non ha articolato, come invece gli era richiesto di fare a pena d'inammissibilità, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs.
Art. 77, d.P.R. n. 602/1973
Art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
3), c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto non applicabile all'iscrizione ipotecaria il disposto dell'art. 50, comma 2, d.P.R.
Art. 97, Cost.
602 del 1973, oltre che dell'art. 97 Cost., in relazione all'art.
Art. 380 bis, l. c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.l.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
art. 97 Cost
602 del 1973, oltre che dell'art. 97 Cost., in relazione all'art.
art. 53 D.Lgs. n. 546/1992
La sentenza impugnata ha prima affermato l'inammissibilità dell'appello, «perché l'appellante non ha articolato, come invece gli era richiesto di fare a pena d'inammissibilità, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, n. 17182 del 14/08/2020
Cass., Sez. 3, n. 10815 del 18/04/2019
17182 del 14/08/2020; Cass., Sez. 3, n. 10815 del 18/04/2019).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25737/2018 promosso da Simone Francesco, elettivamente domiciliata in Roma, via Paisiello 15, presso lo studio dell'avv. Giovanni Bellorno, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Ciani, in virtù di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro ADER Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - nonché contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, - intimata - avverso la sentenza n. 774/18 della CTR della Lombardia, depositata il 23/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 774/18, depositata il 23/02/2018, la CTR della Lombardia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal contribuente, per non avere articolato le censure formulate in motivi specifici e, comunque, ne ha anche accertato l'infondatezza, confermando la statuizione di primo grado, che aveva respinto il ricorso contro l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 06820131460001839008, notificato a Simone Francesco il 10/01/2016. Avverso la sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'ADER Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, ADER) si è difesa con controricorso, mentre l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.l. c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 77 e 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, oltre che dell'art. 97 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto non applicabile all'iscrizione ipotecaria il disposto dell'art. 50, comma 2, d.P.R. cit., nella parte in cui richiede la preventiva notifica dell'intimazione ad adempiere, una volta che sia decorso più di un anno dalla notifica dei ruoli.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e l'erronea interpretazione degli artt. 6, 7 e 17 I. n. 212 del 2000, oltre che degli artt. 3, commi 1 e 2, e 21 septies, comma 1, I. n. 241 del 1990, attuativi dei principi ‘metacostituzionali' contenuti negli artt.24 e 97 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere la CTR escluso che l'atto impugnato fosse viziato per difetto della motivazione per relationem, poiché richiamava la nota d'iscrizione dell'ipoteca, senza tuttavia recarla in allegato, e non recava l'indicazione del valore dell'immobile gravato dal vincolo.

2. L'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, è fondata. 2.1. La sentenza impugnata ha prima affermato l'inammissibilità dell'appello, «perché l'appellante non ha articolato, come invece gli era richiesto di fare a pena d'inammissibilità, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. n. 546/1992, i motivi specifici dell'impugnazione ...», e poi ha aggiunto che «l'appello è comunque anche infondato nel merito ...» (v. pp. 3 e 4 della sentenza della CTR). Anche in dispositivo si legge che la CTR «Dichiara inammissibile e comunque respnge nel merito l'appello, confermando, per l'effetto, l'impugnata sentenza» (v. p. 4 della sentenza della CTR). 2.2.

Questa Corte è oramai consolidata nel ritenere che la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato.

Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (così da ultimo Cass., Sez. 1, n. 17182 del 14/08/2020; Cass., Sez. 3, n. 10815 del 18/04/2019). Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte e autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'annessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, perché quest'ultima, divenendo definitive le ulteriori statuizioni non impugnate, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza. 2.3.

Nel caso di specie, parte ricorrente ha formulato i motivi di impugnazione criticando la decisione della CTR nella parte in cui non ha ritenuto fondato l'appello, ma non ha censurato la statuizione che ha fondato la pronuncia di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di appello.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

4. La statuizione sulle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza. Il ricorrente deve pertanto essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'ADER. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che è rimasta intimata.

5. In applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ADER nel presente giudizio di legittimità, che liquida in C 4.000,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 giugno 2021, mediante collegamento "da remoto".