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Ordinanza — n. 35619/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific objections to tax documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35619/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically contest the tax documents presented by the opposing party. The appellant raised generic complaints without linking each grievance to a specific notice or clearly identifying discrepancies between the copies and originals. Consequently, the court ruled that such vague objections do not meet the legal requirements for a valid cassation ground.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 5 cod. proc. civ.; General objections to document conformity must be specific and detailed, failing if merely generic or abstract without identifying particular documents and differences.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic objections document conformity specificity requirement tax collection notices notificazione viziata iscrizione di un'ipoteca legale avviso di pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, cod. proc. civ.
- ai sensi dell'art. 360, c.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater
115 del 2002, art. 13, c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 20 giugno 2019, n. 16557
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., 13 dicembre 2017, n.
Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993
Cass., 3 aprile 2014, n. 7775
Cass., 19 novembre 2019, n. 29992
Cass., 14 maggio 2018, n. 11603
Cass., 14 maggio 2018, n. 11603; Cass., 22 settembre 2014, n.
Cass., 22 settembre 2014, n. 19959
11603; Cass., 22 settembre 2014, n. 19959; Cass., 3 luglio 2008, n.
Cass., 3 luglio 2008, n. 18202
19959; Cass., 3 luglio 2008, n. 18202; Cass., 14 novembre 2003, n.
Cass., 14 novembre 2003, n. 17183
18202; Cass., 14 novembre 2003, n. 17183).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25750/2017 R.G. proposto da Porta Francesco Pio, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Palma presso il cui studio, in Roma, Via XX Settembre n. 98/E, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate-Riscossione; - intimata - avverso la sentenza n. 2570/2017, depositata il 17 marzo 2017, della Commissione tributaria regionale della Campania; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2021, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto; Rilevato che: 1. - con sentenza n. 2570/2017, depositata il 17 marzo 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello proposto da Porta Francesco Pio, così integralmente confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria; - per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che: - nonostante la produzione in giudizio, ad opera dell'agente della riscossione, degli avvisi di ricevimento afferenti alla notifica delle cartelle esattoriali, - quali atti presupposti di quello impugnato, - l'appellante, - così come già rilevato dal giudice del primo grado, - aveva riproposto «generiche lamentele senza alcuna specifica indicazione della correlazione di ciascuna doglianza con l'avviso cui essa si riferirebbe»; - per di più anche il disconoscimento delle copie prodotte si connotava per genericità ed astrattezza, avendo la parte omesso di motivare «in maniera chiara ed univoca» detto disconoscimento con specifico riferimento a ciascun documento; 2. - Porta Francesco Pio ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; - Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva.

Considerato che: 1. - ai sensi dell'art. 360, c. 1, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto controverso deducendo, in sintesi, che, - in relazione all'operato disconoscimento della «documentazione ex adverso prodotta» qual correlato alla dedotta omessa notifica delle cartelle esattoriali, - il giudice del gravame avrebbe dovuto ordinare il deposito in giudizio degli originali degli atti disconosciuti e, non essendo stata proposta istanza di verificazione della documentazione disconosciuta, avrebbe dovuto accogliere il gravame ritenendo non provata la notifica delle cartelle esattoriali; 2. - il motivo di ricorso è inammissibile; 2.1 - in disparte che viene evocato il vizio di motivazione (art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ.) in difetto dei relativi presupposti di ammissibilità, - non venendo, difatti, in considerazione l'omesso esame di un fatto decisivo quanto piuttosto una violazione di legge (in tesi) correlata all'utilizzazione di documenti che si assumono aver formato oggetto di disconoscimento, - il motivo di ricorso non si confronta con l'espresso accertamento operato dal giudice del gravame, - dal cui decisum la censura prescinde del tutto, - che, come anticipato, ha rilevato il difetto tanto di specifiche contestazioni in ordine ai singoli atti di notifica quanto di un chiaro e univoco disconoscimento della conformità agli originali delle prodotte copie degli atti; 2.2 - quest'ultimo rilievo, - che è conforme alla giurisprudenza della Corte, essendosi rilevato che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, («quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale»), ma deve essere operato, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (v., ex plurimis, Cass., 20 giugno 2019, n. 16557;

Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass., 3 aprile 2014, 7775), - non forma oggetto di censura alcuna, così che il motivo di ricorso difetta di specificità; - come più volte rimarcato dalla Corte, i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, difatti, non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie controversa; il ricorrente ha, quindi, l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata (v., ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992;

Cass., 14 maggio 2018, n. 11603; Cass., 22 settembre 2014, n. 19959; Cass., 3 luglio 2008, n. 18202; Cass., 14 novembre 2003, n. 17183). 3. - nulla va disposto in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva di parte intimata, mentre nei confronti del ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di