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Ordinanza — n. 35559/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by voluntary simplified settlement payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35559/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax litigation extinguished due to the taxpayer's voluntary adoption of a simplified tax settlement procedure. The taxpayer submitted the required payment documentation and request, satisfying the statutory conditions for case termination. Consequently, the court dismissed the appeal and assigned procedural costs to the party that had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 6 d.l. n. 118/2019: When a taxpayer voluntarily requests and fulfills the conditions for a simplified tax settlement, the ongoing litigation is extinguished by operation of law, and the court declares the case closed without further adjudication.

Parole chiave

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simplified tax settlement tax litigation extinction voluntary payment procedure cessation of controversy procedural costs allocation tax dispute resolution simplified tax procedure sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. n. 119 del 2018
Nelle more del giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che è stata presentata dalla contribuente domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Art. 6 d.l. n. 118 del 2019
Nelle more del giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che è stata presentata dalla contribuente domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21826 del 2020
"pace fiscale") comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estirkione del giudkio per cessata materia de/contendere"(Cass. n. 21826 del 2020).
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Testo completo

DINANZA sul ricorso 12952/2013 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro Bat Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Monti Parioli 48 presso lo studio dell'avvocato Marini Giuseppe che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Tosi Loris -controricorrente e ricorrente incidentale - t avverso il provvedimento n. 66/2012 della COMM.TRIB.REG.

VENETO, depositata il 12/11/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal consigliere dott. FASANO ANNA MARIA R.G.N. 12952-13 RITENUTO CHE: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 66/01/12 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che aveva rigettato l'appello proposto dall'Ufficio e l'appello incidentale spiegato dalla contribuente avverso la sentenza della CTP di Venezia n. 61/3/2011, in controversia riguardante l'impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRPEF, IRAP (anno di imposta 2004) proposta da BAT S.p.A.

Nelle more del giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che è stata presentata dalla contribuente domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 118 del 2019 e che la stessa è risultata regolare, in quanto si è provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto. L'Ufficio ha, quindi, concluso formulando richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/18. CONSIDERATO CHE: - La contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 dl. n. 119 del 2018, convertito in 1. n. 136 del 2018, allegando la relativa documentazione (F24 pagamento definizione agevolata e domanda di definizione agevolata); -L'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018 stabilisce che: "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposkioni del presente articolo.

In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdkionale innarki al quale pende /a controversia copia della domanda di definkione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020". L'art. 6, comma 12, del di. n. 119 del 2018, precisa che: "L'eventuale diniego della defini.zione va notificato entro R.G.N. 12952-13 il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notifitnione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdkionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la defìnkione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdkionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definkione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine". Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. cit. "In mancarka di istanza di traMnione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L 'impu<gna.zione della pronuncia giurisdkionale e del diniego, qualora la controversia 'risulti non defìnibi le, valgono anche come istarka di tratta ione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate". -Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020, e l'Agenzia delle entrate ha comunicato la regolarità della definizione, formulando richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; -In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "In tema di processo tributario, la defìnkione agevolata della controversia ai sensi dell'ari. 6 del dl. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 136 del 2018 (c. d. "pace fiscale") comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estirkione del giudkio per cessata materia de/contendere"(Cass. n. 21826 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso, in Roma, nell'adunanza came del 21.9.2021. t 2 DEP S ATO I