Italian tax court declares tax appeal extinguished due to voluntary settlement and payment of first installment under Art. 6 of Law 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished after the taxpayer voluntarily settled the dispute and paid the first installment under Law 119/2018. The taxpayer submitted a request for case termination, and no objection was filed by the opposing party within the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the proceedings must be declared extinct without further examination of the underlying tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 10, 12, 13 of Law 119/2018; If a taxpayer requests case termination and pays the first installment, the process remains suspended until the deadline expires without objection, at which point the court declares the proceedings extinct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e Sentenza sul ricorso iscritto al n. 4281/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12, è domiciliata. - ricorrente - contro Yaskawa Italia s.r.l. (già Motoman Robotícs Italia s.r.I.) rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Coen e Davide Druda e RGN 4281/14 con il primo elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Priscilla, n.4 per procura speciale a margine al controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia n.80/13/12, depositata il 20.12.2012.
Udita la relazione svolta alla udienza pubblica del 29.9.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina. Udito il PG in persona del sostituto Roberto Mucci il quale ha Chiesto dichiararsi estinto il giudizio. Osserva Yaskawa Italia s.r.I (già Motoman Robotic Italia s.r.I.) impugnava un avviso di accertamento, emesso ai fini Iva per l'anno d'imposta 2000, sulla base di un pvc elevato dalla Polizia Tributaria con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava alla contribuente, con riferimento alle prestazioni di assistenza al cliente nel relativo periodo di garanzia che la sostituzione dell'apparecchiatura, essendo eseguita in virtù di un accordo contrattuale che prevedeva la prestazione di garanzia al cliente, avrebbe dovuto essere opportunamente documentata per essere considerata non imponibile ai fini dell'applicazione dell'Iva.
La Commissione Tributaria Provinciale di Modena accoglieva il ricorso. L'Ufficio impugnava la decisione e la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia, con sentenza n.80/13/12, depositata il 20.12.2012, conferma la decisione di primo grado. La CTR rilevava l'assenza di anomalie e che la doppia annotazione, per le prestazioni relative alla riparazione o sostituzione, sarebbe stata necessaria solo allorchè il bene fosse stato restituito a Motoman e successivamente riconsegnato al cliente e non quando i beni venivano riparati in loco ovvero rimanevano nella disponibilità del cliente allorchè il danneggiamento rendeva del tutto inservibile il RGN 4281/14 bene.
La CTR osservava, inoltre che a fronte dei rilievi mossi dalla GDF la parte aveva saputo fornire spiegazioni ritenute sufficienti dai miitari operanti. L'Agenzia delle entrate ricorre per la cessazione della sentenza, con tre motivi. Yaskawa Italia s.r.l. resiste con controricorso. Successivamente, in data 22 settembre 2021, la contribuente ha presentato una memoria con cui ha dedotto che, nelle more del giudizio di cessazione, ha provveduto alla definizione della lite, ai sensi dell'art. art. 6 di 119/2018 versando la prima rata e le successive; ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Osserva la Corte che l'art. 6 commi 10, 12 e 13 del di citato prevedono: 10.Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali.
13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente.... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.. Nella specie non risulta essere stato notificato alcun diniego della definizione, né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020. Il processo deve essere, pertanto, dichiarato estinto.RGN 4281/14 Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate per espressa previsione di legge.
Non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente, peraltro parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, il pagamento del cd. "doppio contributo unificato". Il raddoppio del contributo unificato ex art, 13, comma 1-quater, D.P.R, 115/2002, costituisce invero una misura la cui natura eccezionale, perché in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 23175/2015).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Così deciso nella Camera dì Consiglio del 29.9.2021 Il Cons. re relatore Il Presidente Maria C Ernestino Bruschetta L"--- DEPOSITATO IN C MACEL