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Ordinanza — n. 35453/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal when taxpayers withdraw case after Regional Court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35453/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax litigation extinguished following the taxpayer's withdrawal of the case. The Regional Court had previously ruled in favor of the taxpayers, stating that a judgment against the company could not extend to partners who were not notified of the original tax acts. The taxpayers subsequently withdrew the proceedings, leading the court to terminate the matter without issuing a final decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: When the taxpayer withdraws the appeal after a Regional Court judgment, the court declares the litigation extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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tax litigation withdrawal cessation of subject matter Regional Court judgment Cassation Court procedure taxpayer appeal dismissal responsabilità dei soci obbligo di versamento supplementare del socio responsabilità previdenziale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 119/2018
44705), ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
civ., nonché dell'art. 25, comma 1, del d.
Art. 19 D.Lgs. n. 546/1992
602 del 1973, e la falsa applicazione dell'art. 19 del D.Lgs.
Art. 2964 c.c.
Art. 2934 c.c.
Art. 2 D.Lgs. n. 472/1998
civ., nonché dell'art. 25, comma 1, del d.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826
anche Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10663-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro BARBARA DILETTI (DLTBBR49H70B188R), SANDRA SACCHETTI (SCCSDR42M45A944I), TIZIANA BORTOLOTTI (BRTTZN59C56B689W) e MAURIZIO FORNASINI (C.F. FRNMRZ57H14A944U), in proprio e/o quali soci accomandatari della CED COMMERCIO ELABORATORI DIVERSI S.A.S. e/o CED PERFOTECNICA S.N.C., rapp.ti e dif.si , in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti PATRIZIA BRANDI e BARTOLO SPALLINA, presso lo studio del quale ultimo sono tutti elett.te dom.ti in Roma, alla PIAZZA SALLUSTIO, n.63; - controricorrenti / ricorrenti incidentali condizionati - nonché EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.

FIORENZA SOLAINI, unitamente alla quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA CAIO MARIO, n. 7, presso lo studio dell'AVV. MARIA TERESA BARBANTINI; - controricorrente / ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 90/XI/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 21/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/5/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che BARBARA DILETTI, SANDRA SACCHETTI, TIZIANA BORTOLOTTI e MAURIZIO FORNASINI proposero ricorso, innanzi alla C.T.P. di Bologna e nella qualità di soci accomandatari della CED COMMERCIO ELABORATORI DIVERSI S.A.S. (già CED PERFOTECNICA S.N.C.), avverso le cartelle di pagamento loro notificate ed emesse a fronte della definizione, innanzi alla C.T.R. dell'Emilia Romagna, di un precedente contenzioso pendente tra l'Ufficio e la predetta società e concernente riprese a seguito di Ric. 2014 n. 10663 sez.

ST - ud. 26-05-2021 / 22-09-2021 -2- irrogazione di sanzioni conseguenti all'omesso versamento dell'I.V.A.; che la C.T.P. di Bologna, con sentenza 81/1/11, rigettò i ricorsi; che tale decisione fu impugnata dai contribuenti innanzi alla C.T.R. dell'Emilia Romagna la quale, con sentenza 90/XI/13, depositata il 21.10.2013, accolse il gravame per difettare la notifica, ai contribuenti medesimi, degli originari atti impositivi irrogativi delle sanzioni ed alla base del precedente giudizio tra la società di cui quelli erano accomandatari e l'Ufficio, poi conclusosi con sentenza passata in cosa giudicata: in particolare - per quanto in questa sede ancora rileva - avendo a quel giudizio preso parte la società di cui BARBARA DILETTI, SANDRA SACCHETTI, TIZIANA BORTOLOTTI e MAURIZIO FORNASINI erano - come detto - accomandatari, ma non anche costoro, ne conseguirebbe che "il giudicato sfavorevole nei confronti della società.., non può e non deve essere esteso anche ai soggetti, i soci accomandatari, che non hanno partecipato al giudizio a causa dell'omessa notifica degli atti impositivi che hanno generato il processo stesso" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, secondo cpv.); che avverso tale sentenza l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, cui ha prestato adesione, con il proprio controricorso contenente ricorso incidentale, VEQUITALIA CENTRO S.P.A.; si sono costituiti, con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, BARBARA DILETTI, SANDRA SACCHETTI, TIZIANA BORTOLOTTI e MAURIZIO FORNASINI, in proprio e nelle spiegate qualità; che con l'unico motivo parte ricorrente principale lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la Ric. 2014 n. 10663 sez.

ST - ud. 26-05-2021 / 22-09-2021 -3- violazione degli artt. 2304 e 2313 cod. civ., nonché dell'art. 25, comma 1, del d. P.R. n. 602 del 1973, e la falsa applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto illegittima l'azione esecutiva intrapresa nei confronti dei soci accomandatari, per non essere stati previamente notificati agli stessi gli atti impositivi poi sottesi al ruolo formato nei confronti della società; che con il proprio ricorso incidentale condizionato BARBARA DILETTI, SANDRA SACCHETTI, TIZIANA BORTOLOTTI e MAURIZIO FORNASINI hanno "ripropost[o] le censure, di solo diritto, già svolte nei giudizi di merito" (cfr. controricorso p. 17, ult. cpv.) lamentando: (a) la violazione degli artt. 2964 e 2934 cod. civ., nonché dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per essere intervenuta decadenza dell'azione di accertamento e prescrizione dell'azione di riscossione; (b) la violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 472 del 1998, per non essere applicabili ai soci le sanzioni, non essendo gli stessi gli autori materiali delle violazioni; (c) la nullità della cartella di pagamento impugnata, siccome erroneamente intestata; che successivamente allo svolgimento dell'adunanza camerale del 26 maggio 2021 e, precisamente, in data 3 agosto 2021, l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha fatto pervenire, mediante deposito telematico in Cancelleria, istanza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione della controversia con i contribuenti, odierni controricorrenti/ricorrenti incidentali condizionati (con allegata nota della Direzione Provinciale di Bologna dell'Agenzia delle Entrate del 31.3.2021, prot. n. 44705), ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 118 (recte, 119) del 2018, con compensazione delle spese di lite;

Ric. 2014 n. 10663 sez. ST - ud. 26-05-2021 / 22-09-2021 -4- che, riconvocato il Collegio per la camera di consiglio del 22.9.2021 e preso atto dell'istanza proveniente dalla AGENZIA DELLE ENTRATE, va dichiarata cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre quanto alle spese processuali, che restano a carico della parte che le ha anticipate, ex art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 cit. (cfr. anche Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826, Rv. 659298-01);

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, per intervenuta cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 26.5.2021-22.9.2021 Il Presidente Dr.ssa Angelina-Maria Perrino DEPOSITATO IN