Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously dismissed the taxpayer's appeal, but the statutory time limit for initiating the simplified settlement process had expired without action. Consequently, the court ruled that the procedural timeline had lapsed, terminating the case automatically.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The procedure is extinguished if the parties fail to request the simplified settlement within the prescribed term, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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t- o sul ricorso iscritto al n. 18067/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrateFcon sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Santagati Gaetano, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Scardaci Di Grazia, con domicilio eletto in Roma, via Del Tritone n. 102, presso il suo studio; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Sez. Stacc. Catania n. 41/17/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TYSO1C203040.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma U•4,. 2a2.1 DEPW:TATC) IN CANCELLERIA IL 4,r3 . Il esidente IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisa