Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by Article 6 of Legislative Decree 119/2018. The Regional Tax Commission had previously ruled on the tax assessment, but the statutory window for concluding the case via settlement expired on December 31, 2020. Consequently, the court dismissed the appeal and ruled that procedural costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: If parties fail to request a settlement within the prescribed period, the proceeding is extinguished, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 15771/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro TF Costruzioni Sri. rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ciararnella, con domicilio eletto in Roma, via Donateli° n. 71, presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo Bagnasco; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 279/44/13, pronunciatà con riferimento all'atto impositivo n. 20091T000391000.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai 'sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con' il decorso del terniine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parté che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 4 4 2— t o 4 DE.PO'UATO IN CANCIRIERIA IL 430- i z---0-41- IL CANCELLIERE ESPERTO