Italian tax court declares process extinguished due to missed deadline for simplified settlement request under 2018 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party submitted the required settlement request by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's appeal, but the statutory time limit for initiating the simplified settlement procedure expired without action. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When the statutory deadline for requesting a simplified tax settlement expires without the parties filing the necessary request or obtaining a denial, the judicial process is automatically extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 18300/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende ; contro Arena Giuseppa, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Scardaci Di Grazia, con domicilio eletto in Roma, via Del Tritone n. 102, presso il suo studio ; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Sez. Stacc. Catania n. 38/17/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TY501C203043.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere L552- l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta 21 intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPCMATO IN CANCELLERIA IL n-5 . Presidente IL CANCELLIERE ESPERTO