Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under D.L. 119/2018 Article 6.13. No hearing fixed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on an impositve act, but the parties failed to utilize the simplified settlement procedure established by the 2018 decree. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically due to the lapse of the statutory time limit, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax litigation process extinguishes automatically if the parties do not request a hearing within the deadline for simplified settlement, unless a hearing is subsequently fixed by the court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 22042/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Scotto Rosato Francesco, rappresentato e difeso dagli Avv. Angelo Vozza, Samuele Donatelli e Giovanni Battista Conte, con domicilio eletto in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 99, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia Sezione staccata di Taranto n. 127/28/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RF3010200604/2008.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ( 2_02- DEP-TUATO IN CANCELLERIA IL A-3 1/14- IL CANCELLIERE ESéER 1