Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Art. 6 DL 119/2018 without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished after the statutory deadline expired without a party requesting a hearing. The taxpayer and the Revenue Agency failed to submit an extension request by December 31, 2020, as required by the relevant law. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax proceeding extinguishes automatically upon the expiration of the deadline for requesting a hearing, unless the parties explicitly petition for its fixation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 27961/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Marzelli Claudia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Gaetano Silvagni e Luca Pellicelli con domicilio eletto in Roma, via Calabria n. 56, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4020/42/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9D013A05403/2011.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
‘2, che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma r 40-'202_4 DEPOS:TATO IN CANCILLERIA IL P esidente IL CANCELLIERE ESPERTO