Italian tax court declares tax dispute extinguished due to missed deadline for settlement request under Law 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party submitted a settlement request by the December 31, 2020 deadline mandated by Law 119/2018. The tax authority and the companies argued over the procedural timeline, but the court found no valid intervention to extend the process. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the expired process remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the statutory deadline for requesting a settlement agreement passes without such request being filed, terminating the case and leaving costs with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 28155/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Casalciprano Srl e Midal Srl, rappresentate e difese dall'Avv. Silvio Rustignoli, con domicilio eletto in Roma, via Flaminia, n. 56, presso lo studio dell'Avv. Roberto Fiocca; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, n. 278/6/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TAZOEI201501.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. ,23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma O 5 0 1T. 221 DEPC.,TaTO IN CANCELLERiA IL (441 IL CANCELLIERE ESPERT