Italian tax court process extinguished due to missed deadline for simplified settlement request under 2018 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party filed the required settlement request by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's simplified settlement application, but the statutory window for initiating the simplified procedure expired without action. Consequently, the court ruled the proceedings terminated and assigned the costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process extinguishes if the statutory deadline for requesting simplified settlement passes without the request being filed or denied, unless parties request a hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 659/2015 R.G. proposto da , Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Crisden Srl, rappresentata e difesa dall' Avv. Falcone Giuseppe, con domicilio eletto in Roma, via Corso Vittorio Emanuele II, n.287, presso lo studio dell'Avv. brio Antonio; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 841/7/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THS032400391/2010.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; ,che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma .0UTL 321 CEPW:TATC iN CANWLIERIA IL ..... . . . IL CANCELLIERE ESPERTO D