Italian tax court process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6.13 without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished due to the expiration of a statutory deadline under Article 6, paragraph 13 of D.L. 119/2018. The Regional Tax Commission had issued a decision, but neither the tax authority nor the taxpayer requested the specific hearing arrangement required to extend the timeline. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically on December 31, 2020, leaving procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119: The tax proceeding extinguishes automatically upon the expiration of the statutory deadline if neither party requests the hearing arrangement provided for in the third paragraph of Article 391 of the Civil Procedure Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 260/2015 R.G. proposto da Agenzia delle *entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Carlo Colombo Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Bidoggia Elenio, Oddo Giovanna Maria Carla con domicilio eletto in Roma, via Mazzini, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Salvini Livia; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 153/50/13, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.8970142001.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO DEPOTATO iN CANCRIERiA Roma o 2021, IL /i-3J4/L( zQfL IL CANCELLIERE ESPERT