Cassation court dismisses appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on the tax assessment, but the statutory time limit for the appeal process expired without an extension request. Consequently, the court held that the process ended automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code: The tax procedure extinguishes automatically upon the expiration of the statutory time limit for requesting a hearing extension, unless the parties explicitly request the fixing of the hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
O sul ricorso iscritto al n. 302/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Epson Italia Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Cajola, Roberto Cordini e Luca t-v iv6-c., re ve ('-E A A-Z-;,c, m • A- sther ; cocok clt` cEst,,e Vianello, con domicilio eletto in Roma, via an ico a e esarim, n presso lo studio di quest'ultimo; tori (5,9 rte avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della /Sicilia' n. 5283/27/2014, 1y 50 pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TMB037H01207/2011.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma n21 DE.P(r:TATC, iN C,AN' CILLERiA IL IL CANCELLIERE ESPERTO Do