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Decreto — n. 35417/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax dispute process extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 35417/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax dispute process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for a review of the tax assessment, while the tax authority maintained the procedural lapse. The court ruled that without a specific request for the simplified procedure, the statutory time limit expired, terminating the case and leaving costs on the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process extinguishes by lapse of time if the simplified settlement procedure is not requested within the statutory period, unless the parties subsequently request a hearing.

Parole chiave

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tax dispute process simplified settlement procedure statutory time limit process extinction tax administration law diritti del contribuente contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 10204/2015 R.G. proposto da cf\ v->ot-F;(1-0(seí l-ro Nto-ryts Parola Remo, rappresentato e difeso dall'Avv. metti aunzio etParente Giuseppà, i con domicilio eletto in Roma, via Ovidio, n. 20, presso lo studio klell'Avv. Ricci Santg C-1 C C n- `r)C3 h"3-00"1 < A SO4Kfl; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore;(ettivamen& _ kibmiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che là) A.A. e .4. 0- .er .ak<vk ckl 14~ oksv) cztA trrcn (rappresenta e ciferd e " c5 t5V 0,» s. n vns.wk,i.t i A 0 rA fr <L ce, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 182/36/15, pronunciata con riferimento dell'atto impositivo n. 03720120003868269.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO DEPW,ITATO iN CANCELLERIA Roma IL .41 1-z-e-or- i:L CANCELLIERE ESPERTO Dott