Tax appeal dismissed as process extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure within the statutory deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on the tax assessment, but the parties failed to utilize the expediated path provided by the 2018 decree. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if parties do not request the simplified settlement within the prescribed term, unless they subsequently apply to fix a hearing.
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RETO sul ricorso iscritto al n. 13562/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro r•-,.nvotra-iftit-no Unipol GruppovS.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Livia Salvini, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 9/11, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 2047/20/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TGB03F300218/2009.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma o E 011. 202t DEPW:TATO iN CANCILLERIA IL CANCELLIERE CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa