Cassation court dismisses appeal and declares tax dispute extinguished due to successful simplified tax settlement payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer completed the simplified settlement procedure by paying the first installment. The taxpayer had previously appealed lower court decisions regarding property tax adjustments, but the tax authority confirmed the payment was made. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute no longer existed, terminating the proceedings without a substantive judgment on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 14, d.l. n. 119 del 2018; Art. 6, comma 10 e 12, d.l. n. 119 del 2018: When a taxpayer fulfills the conditions for simplified tax settlement by paying the required installments, the judicial proceedings are extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
35395.21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto DOMENICO CHINDEMI Presidente *TRIBUTI ORONZO DE MASI Consigliere MILENA BALSAMO Consigliere ANNA MARIA FASANO Consigliere - Rel. Ud. 07/10/2021 PU MARINA CIRESE Consigliere A Cron.35395 R.G.N. 9849/2013 SENTENZA sul ricorso 9849/2013 proposto da: Gms Di Sbaraglia Maria & C Sas in persona del socio ac9prvroadqt6a_02iN 5.4 Sbaraglia Maria, elettivamente domiciliato in Roma Via pelle Quattro Fontane 15) presso lo studio dell'avvocato Tinelli Giuseppe che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 34/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il 29/02/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2021 dal Consigliere Dott.
FASANO ANNA MARIA lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone che ha chiesto che la Corte dichiari estinto il giudizio R.G.N. 9849-13 FATTI DI CAUSA G.M.S. s.a.s. di Sbaraglia Maria & C impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20061T006870000 ai fini delle imposte di registro, ipo- tecarie e catastali, che accertava il maggior valore di un immobile sito in Terracina, oggetto di contratto di compravendita immobiliare. L'atto impositivo era stato emesso sia nei confronti della ricorrente, in qualità di società acquirente, sia nei confronti degli altri venditori, che proponevano impugnazione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con sentenza n. 160/6/2010, respingeva il ricorso. G.M.S. s.a.s. appellava la decisione alla Commissione Tributaria del Lazio che, con sentenza n. 34/40/12, respingeva l'impugnazione. La società contribuente ricorre per la cassazione della sentenza, svol- gendo cinque motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con contro- ricorso. La Procura Generale della Corte di Cassazione, con memoria presentata in data 20.9.2021, ha concluso per l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.11 Collegio rileva che nelle more del giudizio, la società contribuente ha presentato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 6, comma 14, dl. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni nella legge n. 136 del 2018. G.M.S. s.a.s, ha perfeziona- R.G.N. 9849-13 to la definizione agevolata, ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con il pa- gamento della prima rata, ed ha provato la regolarità della definizione allegando la relativa domanda, la quietanza di versamento della prima rata, corredata dalla contabile del bonifico.
2. L'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018 stabilisce che: "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente arti- colo. In tale caso il processo è sospeso .fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento de- gli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 di- cembre 2020".
L'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018, precisa che: "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è im- pugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine".
Ai sensi dell'art.
6. comma 13, del dl. cit. "In mancan- za di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte in- teressata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L 'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la con- troversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate".
3. Nella fattispecie in esame non risulta essere stato notificato alcun diniego di definizione, e l'Agenzia delle Entrate, con memoria del 5.10.2021, ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessa- zione della materia del contendere, riferendo che con nota pec del 24 R.G.N. 9849-13 maggio 2021 la Direzione Provinciale di Latina ha comunicato che la contribuente ha provveduto al pagamento previsto per il perfeziona- mento della definizione. 4.In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l'estinzione del giudizio es- sendo cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "In tema di processo tri- butario, la defìni:zione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 136 del 2018 (c. a'. "pace fiscale") com- prende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinione del giudi.zio per cessata materia del contendere"(Cass. n. 21826 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del con- tendere. Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate. Così deciso, in Roma, il giorno 7.10.2021. DEPOSITA