Cassation appeal dismissed for lack of interest due to failure to notify withdrawal of tax appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer's request to terminate the proceedings constituted an informal withdrawal that was never notified to the tax agency. Although the taxpayer submitted evidence of a tax debt settlement, the law requires such a renunciation to be formally communicated to the opposing party to extinguish the litigation. Consequently, the Court ruled that the lack of proper notification meant the appeal remained pending but lacked the necessary interest to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.; Art. 6, d.l. n. 119/2018: A withdrawal from a cassation appeal must be notified to the constituted parties or communicated to their lawyers to be effective; failure to notify renders the appeal inadmissible due to lack of interest.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15073/2015 R.G. proposto da FIORUCCI STEFANO, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Bagianti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefania Pazzaglia, in Roma, piazza dell’Orologio, n. 7. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – controricorrente – F i r m a t o D a :
U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 15073/2015 Numero sezionale 5697/2021 Numero di raccolta generale 35391/2021 Data pubblicazione 18/11/2021 Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, sezione n. 04, n. 718/04/2014, pronunciata il 06/10/2014, depositata il 1°/12/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Riccardo Guida. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) dell’Umbria, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Perugia (n. 148/01/2013) di rigetto del ricorso di Stefano Fiorucci (docente universitario) avverso l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione - ai fini Irpef, con relative addizionali, ed Irap - per il 2007, il maggiore reddito derivante dal disconoscimento di una detrazione del 25% (prevista dall’art. 71, comma 1, t.u.i.r.), sui proventi da utilizzazione di opera d’ingegno corrisposti da Intercept Pharmaceuticals Inc., con sede di New York, che l’ufficio aveva riqualificato come compenso per attività di consulenza.
2. La C.T.R., per quanto adesso rileva, in adesione al convincimento del primo giudice, ha ritenuto che il contratto in atti, benché mancante di data e della sottoscrizione del contribuente, là dove prevedeva un compenso per l’attività di consulenza, distinto da quello per lo sfruttamento di opera d’ingegno, era prova idonea a supportare la pretesa tributaria, la quale era confermata da un lato dalla scheda contabile della società, da cui risultava che al docente erano stati corrisposti, nel 2007, euro 100.000,00, per l’attività di consulenza, e euro 50.000,00, per l’utilizzazione di opera d’ingegno; dall’altro dall’estratto del conto corrente acceso presso MPS, intestato al contribuente, recante l’accredito delle stesse somme nelle medesime date trascritte nella scheda contabile della società newyorkese.
Tutti questi elementi, a giudizio della Commissione r.g. n. 15073/2015 2 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 15073/2015 Numero sezionale 5697/2021 Numero di raccolta generale 35391/2021 Data pubblicazione 18/11/2021 regionale, erano idonei a dimostrare che il contratto, del quale l’appellante assumeva l’inesistenza per mancanza della propria sottoscrizione e della data, aveva avuto esecuzione tra le parti, ferma la considerazione che tali circostanze obiettive costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti circa la legittimità dell’accertamento, ragion per cui spettava al contribuente (che non aveva assolto al relativo onere) fornire la prova contraria.
Con l’ulteriore precisazione che probabilmente la mancanza di sottoscrizione da parte di Fiorucci del contratto era giustificata dal fatto (rilevato nel parere legale ricevuto dal contribuente) che egli, in quanto dipendente pubblico del settore universitario, non poteva legittimamente sottoscrivere contratti di consulenza con soggetti terzi.
3. Il contribuente ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
4. Il ricorrente ha depositato una memoria in prossimità di questa camera di consiglio, ed ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio, in applicazione dell’art. 6, del d.l. n. 119 del 2018, in virtù della dedotta estinzione del debito fiscale oggetto di causa. Al riguardo ha fatto riferimento all’estratto di ruolo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che ha allegato.
5. La richiesta del contribuente va interpretata come rinuncia al ricorso; tuttavia, detta rinuncia, con l’allegata documentazione, non è stata notificata all’Agenzia delle entrate. Pertanto, trova applicazione il principio per cui, a norma dell’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, la r.g. n. 15073/2015 3 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a :
U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 15073/2015 Numero sezionale 5697/2021 Numero di raccolta generale 35391/2021 Data pubblicazione 18/11/2021 rinuncia non è idonea a determinare l’estinzione del processo, ma, poiché è indicativa del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (Cass.
Sez. U., 18/02/2010, n. 3876; Cass. 07/03/2018, n. 5421). Anche nel caso in esame è il ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il proprio sopravvenuto difetto di interesse al ricorso.
6. Le spese del giudizio vanno compensate interamente, tra le parti, tenendo conto dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata.
7. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse e compen