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Sentenza — n. 35218/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax appeal extinguished due to settlement under Art. 6 D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35218/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the taxpayer settled the dispute with the tax authority in September 2021. The taxpayer had formally requested the suspension of proceedings under Article 6 of Legislative Decree 119/2018 and paid the first installment of the tax debt. Since no objection to the settlement was filed by the deadline and no request for resumption was made, the court ruled the process terminated without a substantive decision on the VAT liability.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 119/2018; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002: When a taxpayer requests the definition of a tax dispute and pays the required installments, the proceedings are suspended; if no objection is raised by the deadline and no request for resumption is filed, the process is declared extinguished, and the public authority is exempt from the double contribution penalty.

Parole chiave

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tax dispute settlement procedural extinction VAT liability Legislative Decree 119/2018 double contribution penalty tax authority suspension of proceedings recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. 119/2018
art. 6 dl 119/2018 versando la prima rata e le successive; ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. 23175/2015
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Testo completo

nte • .Sentenza sul ricorso iscritto al n.U28784/2017,R.G. proposto da Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12, è domiciliata. - ricorrente - contro Yaskawa Italia s.r.l. (già Motoman Robotics Italia s.r.I.) rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Coen e Davide Druda e RGN 4279/14 con il primo elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Priscilla, n.4 per procura speciale a margine al controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia n.84/13/12, depositata il 20.12.2012.

Udita la relazione svolta alla udienza pubblica del 29.9.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina. Udito il PG in persona del sostituto Roberto Mucci il quale ha chiesto 4. dichirarsi estinto il giudizio. Osserva Yaskawa Italia s.r.I (già Motoman Robotic Italia s.r.I.) impugnava un avviso di accertamento, emesso a fini Iva per l'anno di imposta 2001, sulla base di un pvc elevato dalla Polizia Tributaria, a seguito di una verifica avviata nei confronti della società in data 28.8.2007, con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava alla contribuente due rilievi; con il primo, relativo alle prestazioni di assistenza al cliente nel relativo periodo di garanzia, si contestava che la sostituzione dell'apparecchiatura, essendo eseguita in virtù di un accordo contrattuale che prevedeva la prestazione di garanzia al cliente, avrebbe dovuto essere opportunamente documentata per essere considerata non imponibile ai fini dell'applicazione dell'Iva; con il secondo si contestava che operazioni di cessione formalmente effttuate nei confronti della società Sanmarinese "Robotica del Titano" in regime di non imponibilità, avessero come destinatario effettivo la Assotech s.r.I..con sede in Italia.

La Commissione Tributaria Provinciale di Modena accoglieva il ricorso. L'Ufficio impugnava la decisione e la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia, con sentenza n.84/13/12, depositata il 20.12.2012, confermava la decisione di primo grado.RGN 4279/14 La CTR rilevava l'assenza di anomalie nell'avviso e, nel merito, che la doppia annotazione, per le prestazioni relative alla riparazione o sostituzione, sarebbe stata necessaria solo allorchè il bene fosse stato restituito a Motoman e successivamente riconsegnato al cliente e non quando i beni venivano riparati in loco ovvero rimanevano nella disponibilità del cliente allorchè il danneggiamento rendeva del tutto inservibile il bene.

La CTR osservava, inoltre, che a fronte dei rilievi mossi dalla GDF la parte aveva saputo fornire spiegazioni ritenute sufficienti dai miitari operanti. L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza, con tre motivi. Yaskawa Italia s.r.l. resiste con controricorso. Successivamente, in data 22 settembre 2021, la contribuente ha presentato una memoria con cui ha dedotto che, nelle more del giudizio di cassazione, ha provveduto alla definizione della lite, ai sensi dell'art. art. 6 dl 119/2018 versando la prima rata e le successive; ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Osserva la Corte che l'art. 6 commi 10, 12 e 13 del di citato prevedono: 10.Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processua li.RGN 4279/14 13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente.... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.. Nella specie non risulta essere stato notificato alcun diniego della definizione, né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020.

Il processo deve essere, pertanto, dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate per espressa previsione di legge. Non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente, peraltro parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, il pagamento del cd. "doppio contributo unificato". Il raddoppio del contributo unificato ex art, 13, comma 1-quater, D.P.R, 115/2002, costituisce invero una misura la cui natura eccezionale, perché in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 23175/2015).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio del 29.9.2021 Il Co si relatore Il Presidente aria C Ernestino Brusc