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Ordinanza — n. 35190/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against Regional Tax Commission for misapplying burden of proof in carousel fraud cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35190/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding a carousel fraud investigation. The Regional Commission had dismissed the tax authority's claim by focusing solely on market prices, ignoring the requirement to prove the taxpayer's subjective awareness of the fraud. The court ruled that the Regional Commission failed to correctly apply established jurisprudence requiring proof of the taxpayer's knowledge of the evasion scheme, not just the existence of fake transactions.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c.; Art. 19, 54 comma 2 DPR 633/1972; In carousel fraud cases, the tax authority must prove the taxpayer's subjective awareness of the evasion, and the taxpayer's good faith defense requires demonstrating lack of such awareness with maximum diligence, not merely proving market prices or payment regularity.

Parole chiave

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carousel fraud burden of proof subjective awareness tax evasion VAT deduction tax administration good faith defense fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c.
Motivi della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
Art. 19 DPR 633/1972
Art. 54 comma 2 DPR 633/1972
Art. 2697 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20059 del 2014
Cass. n. 20059 del 2014, Rv.
Corte di Giustizia, in C-285/11, Bonik
Corte di Giustizia, in C-277/14, Ppuh
Corte di Giustizia, in C-277/14, Ppuh, par.
Corte di Giustizia, in C-6/16, Eqiom
Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851
Cass. civ., 30 ottobre 2018, n. 27555
Cass. civ., 30 ottobre 2018, n. 27555).
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Testo completo

te Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 16075/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro RGN 16075/16 Fabrizio Felici rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Selicato e dall'Avv. Sabino Selicato, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Ferdinando Galiani, 68, per procura speciale a margine del controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.6812/1/2015 depositata in data 17.12.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.9.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina. Ritenuto in fatto L'Agenzia delle entrate, per il periodo di imposta 2005, notificava a Fabrizio Felici, titolare della ditta individuale Company Electronics di Felici Fabrizio, un avviso di accertamento per Iva, Irap e Irpef, oltre sanzioni, basato sul presupposto del coinvolgimento della ditta in un sistema di "frodi carosello" nel settore della telefonia cellulare attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il contribuente impugnava l'avviso e la CTP di Roma accoglieva il ricorso affermando che il ricorrente aveva documentato la congruità e l'effettività dei pagamenti per l'acquisto dei prodotto e dimostrato la sua estraneità ai fatti illeciti sulla base di una sentenza penale di non luogo a procedere.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello e la CTR del Lazio, con sentenza n. 6812/1/15 depositata il 17.12.2015 lo rigettava sul presupposto che l'ufficio non aveva dimostrato la connivenza della società nella supposta frode carosello mentre risultava che la merce era stata acquistata dai fornitori oggetto di verifica fiscale a prezzo di mercato. Avverso la pronuncia ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate affidandolo a un motivo di censura, cui ha resistito la contribuente depositando controricorso. RGN 16075/16 Il PG nella persona del sostituto S. De Matteis ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 54 comma 2 del DPR 633/1972, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR fatto malgoverno delle regole riguardanti la distribuzione dell'onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti. La censura è fondata. La tematica della detraibilità dell'Iva, nel caso di fatturazione per operazioni inesistenti (oggettivamente o soggettivamente) o per operazioni comunque iscritte in un meccanismo negoziale attuato allo scopo di frodare il fisco (comunemente dette "frodi carosello"), è stata oggetto di numerose decisioni di questa Corte, che hanno investito, alla luce di ripetuti interventi della Corte di Giustizia, che cosa deve essere provato e come è ripartito l'onere della prova tra fisco e contribuente (tra le tante v.

Cass. n. 20059 del 2014, Rv. 632476, Cass. 24426 del 2013, Rv. 629419, Cass. 23074 del 2012, Rv. 625037); in questo ambito, si è affermato, anzitutto, che una regolare fattura, conforme ai requisiti di forma e contenuto richiesti dalla vigente disciplina (e, in ispecie, dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21), fa presumere la verità di quanto in essa rappresentato, sicchè costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell'IVA, spettando all'Ufficio, di fronte alla sua esibizione, provare il difetto delle condizioni per la detrazione; peraltro, nel caso, quale quello di specie, di operazioni soggettivamente inesistenti, l'operazione è effettiva ed esistente ma la fattura è stata emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la RGN 16075/16 prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente è stato realmente destinatario): ne deriva che l'IVA non è, in linea di principio, detraibile perchè versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, nè assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta; sicchè, non entrano, nel conteggio del dare ed avere ai fini IVA, le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, in quanto tali fatture riguardano operazioni, con riferimento a quest'ultimo, inesistenti, senza che rilevi che le stesse fatture costituiscano la "copertura" di prestazioni acquisite da altri soggetti (v.

Cass. 20060 del 2015): ai sensi dell'articolo 168, lett. a), della direttiva 2006/112, del resto, per poter beneficiare del diritto a detrazione, occorre, da un lato, che l'interessato sia un soggetto passivo ai sensi di tale direttiva e, dall'altro, che i beni o servizi invocati a base di tale diritto siano utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta e che, a monte, detti beni o servizi siano forniti da un altro soggetto passivo; quel che rileva, in una simile ipotesi, è che è configurabile, anche in applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, una esigenza di tutela della buona fede del contribuente, fermo restando, in ogni caso, che i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell'Unione, sicchè un soggetto passivo che sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con il proprio acquisto, partecipava ad un'operazione che si iscriveva in un'evasione dell'IVA dev'essere considerato, ai fini della direttiva 2006/112, partecipante a tale evasione, indipendentemente dalla circostanza che egli tragga o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall'utilizzo dei servizi nell'ambito delle operazioni soggette a imposta da lui effettuate a valle; la suddetta considerazione ha rilevanza sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, in quanto occorre considerare che il diniego del diritto a detrazione segna un'eccezione all'applicazione RGN 16075/16 del principio fondamentale che tale diritto costituisce: incombe, quindi, sull'amministrazione tributaria provare, sia pure anche solo in base a presunzioni, gli elementi oggettivi che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva, con l'emissione della relativa fattura, evaso l'imposta o partecipato a una frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale sospetto ed a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente (Corte di Giustizia, in C285/11, Bonik;

Corte di Giustizia, in C-277/14, Ppuh, par. 50); una volta raggiunta questa prova, spetterà al contribuente fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente, senza che, dunque, ne derivi una astratta e predeterminata inversione dell'onere della prova (Corte di Giustizia, in C-6/16, Eqiom);di recente, questa Corte ha sul punto precisato che: "in tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente RGN 16075/16 la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi" (Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851; conf.

Cass. civ., 30 ottobre 2018, n. 27555). Nella specie la CTR non ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte essendosi limitata ad affermare che l'Agenzia non aveva fornito prova sufficiente a dimostrare la fittizietà delle operazioni di acquisto fatte dalla Company Electronics s.r.l. in quanto la merce acquistata dai fornitori oggetto di verifica fiscale era stata acquistata a prezzi di mercato (circostanza questa sostanzialmente ininfluente) e non era stato offerto alcun elemento atto a dimostrare la connivenza della società appellata (circostanza non necessaria).

La CTR non ha alcun modo dato mostra di avere esaminato il complesso degli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione contenuti nel PVC e nell'avviso riprodotti nel ricorso, nella parte che rileva ai fini dell'autosufficienza. Il motivo di ricorso deve essere, pertanto, accolto, e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM RGN 16075/16 Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.