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Ordinanza — n. 35188/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal process extinguished due to failure to file simplified settlement request within suspension deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35188/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because the taxpayer failed to file a simplified settlement request before the suspension deadline expired. The Regional Tax Commission had previously confirmed the taxpayer's claim regarding the tax recovery of non-existent debts. Since no procedural step was taken during the suspension period, the court applied the statutory rule that inactivity results in the extinction of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 10 e 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119: In the absence of a simplified settlement request filed within the suspension period, the inactivity of the parties leads to the extinction of the judicial process.

Parole chiave

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tax appeal extinction simplified settlement request suspension period deadline judicial inactivity Cassation procedure estinzione del debito aiuti alle imprese in difficoltà cessazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
- Con ordinanza 'crl-eetzttar13 del 21 novembre 2018 questa Corte, in accoglimento della istanza del controricorrente ha sospeso il processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.
Art. 6, comma 13, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
- Con ordinanza 'crl-eetzttar13 del 21 novembre 2018 questa Corte, in accoglimento della istanza del controricorrente ha sospeso il processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015
Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015
637676 - 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n.
Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015
m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 17725/2012 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Romano Antonio, elettivamente domiciliato in Roma Viale Delle Milizie 9 presso lo studio dell'avvocato Rimato Alessandro che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 555/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il 25/05/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/09/2021 dal consigliere dott.

VECCHIO MASSIMO2 C.C. 07/09/2021 NUM.ORD. 21 R.G.N. 17.725/2012 RITENUTO 1. - La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 555/39/11 del 13 aprile 2011, pubblicata il 25 maggio 2011, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina, n. 117/04/2008, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente Antonio Romano avverso l'avviso di accertamento, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, del maggior reddito di impresa di € 78.841,01 per l'anno 2002, in dipendenza della ripresa a tassazione della somma di € 61.195,00 pari al corrispondente importo di debiti insussistenti, iscritti a bilancio. 2. - L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto del 9 luglio 200, affidato a due motivi. 3. - Il contribuente intimato ha resistito mediante controricorso e con successiva memoria del 21 novembre 2018. 4. - Con ordinanza 'crl-eetzttar13 del 21 novembre 2018 questa Corte, in accoglimento della istanza del controricorrente ha sospeso il processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.

I. 23 ottobre 2018, n. 119, fino al 31 dicembre 2020. CONSIDERATO 1. - Il processo, come esposto in narrativa, è stato sospeso per effetto della presentazione da parte del controricorrente dalla istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi della superiore disposizione. Orbene, in difetto della presentazione, entro il termine perentorio di sospensione del 31 dicembre 2020, di veruna istanza di trattazione del giudizio, l'inattività delle pari comporta l'effetto della estinzione del processo, a' mente dell'art. 6, comma 13, primo periodo, del d.l. 119/2018, cit.

La Corte provvede alla relativa declaratoria. 3 C.C. 07/09/2021 NUM.ORD. 21 R.G.N. 17.725/2012 2. - Le spese dell'intero giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto dispone l'art. 6, comma 13, ultimo periodo, del d. I. 23 ottobre 2018, n. 119, cit. 3. - Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 - 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 - 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P. Q. M. La Corte dichiara estinto il processo. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Cosi deciso nella camera di consiglio del 7 settembre 2021 tenutasi da remoto. Il President