Ordinanza — n. 35147/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8893-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2020 che la rappresenta e. difende; 4191 - ricorrente - contro TETTAMANTI AUTO DEI FRATELLI TETTAMANTI SNC, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO l, presso lo studio dell'avvocato LUCA VIANELLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SIMONA MONTORFANO, TOMMASO LANDI; - contrari corrente - avverso la sentenza n. 11/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 16/01/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2020 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 360 bis c.p; Ordinanza — n. 35147/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Si costituiva con controricorso il contribuente ,chiedendone il rigetto. Ragioni della decisione: Con l'unico motivo l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 36,37 D.L. n. 41\1995 e dell'art. 2697 cc in relazione all'art. 360 co i n. 3 cpc. In sostanza la ricorrente deduce che non poteva trovare applicazione il regime del margine trattandosi di auto provenienti da Stati comunitari, i cui proprietari erano soggetti passivi Iva, non essendo sufficiente l'annotazione sulle fatture per fruire del più favorevole regime impositivo.
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8893-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2020 che la rappresenta e. difende; 4191 - ricorrente - contro TETTAMANTI AUTO DEI FRATELLI TETTAMANTI SNC, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO l, presso lo studio dell'avvocato LUCA VIANELLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SIMONA MONTORFANO, TOMMASO LANDI; - contrari corrente - avverso la sentenza n. 11/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 16/01/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2020 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE D'AURIA; Considerato che: Dall'esposizione in fatto contenuta nel ricorso e nel controricorso, emerge che l'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della società Tettamantiauto dei Fratelli Tettamanti snc avviso di accertamento con cui contestava l'indebita detrazione iva , per violazione dell'art. 19 del dpr n.633\1972 e per omessa regolarizzazione nella sua qualità di cessionario delle fatture irregolari ricevute, con illecita applicazione del titolo di esenzione iva di cui all'art. 38 del dl n. 41\1995 , essendo soggetto solidale nell'assolvimento dell'imposta nel caso di cessioni di autoveicoli in ambito comunitario.
Tale atto era impugnato dalla società Tettamantiauto, lamentando che l'Agenzia aveva fondato l'atto impositivo su mere presunzioni non suffragate da requisiti di gravità, precisione e concordanza. La CTP di Lecco confermava l'atto di accertamento ritenendolo fondato su indizi gravi, precisi e concordanti. A seguito di appello proposto dal contribuente, la CTR di Milano annullava l'accertamento non emergendo i gravi indizi, precisi e concordanti idonei a dimostrare la consapevole partecipazione alla frode iva. Contro la sentenza di secondo grado propone ricorso per Cassazione la Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo.
Si costituiva con controricorso il contribuente ,chiedendone il rigetto. Ragioni della decisione: Con l'unico motivo l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 36,37 D.L. n. 41\1995 e dell'art. 2697 cc in relazione all'art. 360 co i n. 3 cpc. In sostanza la ricorrente deduce che non poteva trovare applicazione il regime del margine trattandosi di auto provenienti da Stati comunitari, i cui proprietari erano soggetti passivi Iva, non essendo sufficiente l'annotazione sulle fatture per fruire del più favorevole regime impositivo.
Da ciò il difetto delle condizioni di cui all'art. 36 dl n. 41\1995 per l'acquirente di avvalersi di un tale regime. Il motivo, infondata l'eccezione di inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c. sollevata dal controricorrente, della quale non sussistono i presupposti, è comunque inammissibile Il motivo esposto, infatti, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale non ha minimante esaminato e considerato la configurabilità o meno delle condizioni per fruire del regime del margine, ma si è incentrata, unicamente, sulla natura delle operazioni, escludendo, a torto o a ragione, che fossero da qualificarsi come oggettivamente o soggettivamente inesistenti ovvero, in ogni caso, affermando che non vi era la prova della partecipazione del contribuente alla frode.
La doglianza, dunque, non coglie la ratio della decisione e pone una questione affatto diversa e nuova, che non risulta in alcun modo introdotta nel giudizio anteriormente (anche per l'assente riproduzione del pvc e dell'avviso), né, comunque, sottoposta all'attenzione del giudice di merito, sì da realizzare, tanto più innanzi alla Corte di cassazione, una inammissibile mutatio libelli, articolata su una fattispecie — quella relativa all'applicazione del regime del margine — diversa in fatto e diritto da quella esaminata dalla CTR. Il ricorso, trattandosi dell'unica censura, va pertanto dichiarato inammissibile; le spese sono liquidate, per soccombenza, come in dispositivo.
PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado liquidate in euro 6200, spese generali, Iva ed accessori di legge. Roma 13 11 2020 Il Presidente D