Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35135/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding sector study application and procedural admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35135/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the appeal filed by Ambra s.r.l. against a regional tax commission decision upholding a tax assessment based on sector study parameters. The company argued that the presumption of fraud lacked sufficient gravity and precision, while the tax authority contended that the revenue discrepancy justified the assessment. The court dismissed the claims because the sector study application relies on simple presumptions requiring a contradictory hearing, and the appeal was inadmissible due to the failure to reproduce the original petition and appeal documents.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2697 c.c.; Art. 39 d.P.R. 600/1973; Art. 54 d.P.R. 633/1972; Art. 62 sexies d.l. 331/1993: The standardized tax audit procedure based on sector studies constitutes a system of simple presumptions where the mere discrepancy between declared and estimated income does not automatically transfer the burden of proof to the taxpayer without a contradictory hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax audit procedure sector study parameters simple presumptions burden of proof procedural admissibility tax assessment validity contradictory hearing imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2697 c.c.
Art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Art. 62 sexies, d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
17049); - in tal modo, la parte non ha assolto all'onere imposto dall'art. 366, comma 1, n.
artt. 2697 c.c
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 39, d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781
Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781; in tal senso, successivamente, Cass.
Cass. 20 agosto 2015, n. 17049
15781; in tal senso, successivamente, Cass. 20 agosto 2015, n. 17049); - in tal modo, la parte non ha assolto all'onere imposto dall'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3132/2013 R.G. proposto da Ambra s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Rabiolo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gaetano Alessi, sito in Roma, piazza Martiri di Belfiore, 2 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 163/30/11, depositata il 12 dicembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - la Ambra s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 12 dicembre 2011, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento di un avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l'anno 2004 ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con l'atto impositivo l'Ufficio aveva contestato l'omessa contabilizzazione di ricavi desunti dall'applicazione dello studio di settore pertinente; - il giudice di appello ha disatteso il gravame della contribuente evidenziano, in particolare, che quest'ultima non aveva offerto giustificazione, neanche in sede giudiziaria, dello scostamento tra quanto dichiarato e quanto risultante dall'applicazione dello studio di settore; - il ricorso è affidato a tre motivi; - resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 39, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per aver la sentenza impugnata dichiarato la legittimità dell'avviso di accertamento benché gli elementi presuntivi-posti a fondamento dello stesso fossero privi del carattere della gravità, precisione e concordanza, in quanto si risolvevano in un'asettica applicazione degli studi di settore, sollevando l'Amministrazione finanziaria dall'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa vantata; - con l'ultimo motivo si duole dell'omessa e/o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione alla mancata esplicitazione delle poste a fondamento della decisione; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati; - la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, nell'ambito del quale il contribuente ha l'onere di provare la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame (cfr., per tutte, Cass., Sez.

Un., 18 dicembre 2009, n. 26635); - conseguentemente, la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente; - una volta svoltosi il contraddittorio con il contribuente, l'Ufficio può, in assenza di valide giustificazioni dello scostamento dallo studio di settore da parte del contribuente, fondare l'avviso di accertamento mediante il riferimento anche solamente a tale scostamento, ferma restando la possibilità, per il contribuente medesimo, di fornire la prova contraria anche in sede contenziosa (cfr., sul punto, Cass., ord., 18 settembre 2019, n. 23252;

Cass., ord., 15 gennaio 2019, n. 769); - pertanto, la Commissione regionale, nel ritenere legittimo l'avviso di accertamento sulla base dello scostamento e dell'assenza di valide giustificazioni offerte dal contribuente, ha fatto corretta applicazione die richiamati principi di diritto, non venendo dedotto né l'omesso svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale - riconosciuto espressamente dal ricorrente -, né la carenza della motivazione del provvedimento impugnato, quanto la sola asserita inidoneità dello scostamento dallo studio di settore a fondare l'accertamento dei maggiori ricavi - e, conseguentemente, a trasferire l'onere probatorio a carico del contribuente - che, invece, può, di per sé, fondare l'atto impositivo; - sotto altro profilo, priva di pregio è anche la censura per vizio motivazionale, in quanto il riferimento allo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli desumibili dallo studio di settore costituisce, valutato unitamente alla mancata giustificazione di tale circostanza da parte del contribuente, una argomentazione idonea a far comprendere l'iter logico-giuridico seguito e adeguata sotto il contestato profilo della completezza, non venendo allegata l'esistenza di fatti decisivi e rilevanti non valutati dalla Commissione; - con il secondo motivo la società deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 62 sexies, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, per aver il giudice di appello ritenuto legittimo l'atto impositivo pur in assenza di un accertamento in ordine all'esistenza di una «grave incongruenza» tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dall'applicazione dello studio di settore; - evidenzia, in proposito, che uno scostamento non significativo non giustifica l'accertamento del reddito; - il motivo è inammissibile; - la parte omette di riprodurre, quanto meno per le parti rilevanti, il contenuto del ricorso originario e dell'atto di appello, necessari, in assenza di utili indicazioni ricavabili dalla sentenza, al fine di verificare che la questione sottoposta con il motivo di impugnazione non sia «nuova» e di valutarne la rilevanza e la fondatezza, non essendo possibile procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte (cfr.

Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781; in tal senso, successivamente, Cass. 20 agosto 2015, n. 17049); - in tal modo, la parte non ha assolto all'onere imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e ha, dunque, violato il principio di specificità ivi contemplato, non offrendo gli elementi indispensabili per consentire di effettuare un giudizio positivo in ordine all'ammissibilità e alla fondatezza dei motivi prospettati; - infatti, pur considerando la natura di eccezione in senso lato della difesa in oggetto e, dunque, la sua rilevabilità d'ufficio, tuttavia la stessa non può essere avanzata per la prima volta innanzi al giudice di legittimità, in quanto basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, avuto riguardo, da un lato, alla necessità di un accertamento di fatto necessariamente devoluto al giudice di merito e, dall'altro, all'esigenza di evitare che l'intimato sia costretto a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali; - pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre rimborso spese forfettario, esborsi e accessori di legge. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 giugno 2021.