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Ordinanza — n. 35132/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks factual re-evaluation rather than legal error review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35132/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Fabiano Belletti against the Lazio Regional Tax Court's decision. Belletti argued that the lower court failed to recognize his complete lack of involvement in the tax assessments, effectively requesting a new factual assessment of historical events. The court rejected this because the appeal did not identify a specific legal error under Article 360 of the Civil Procedure Code but instead demanded a re-evaluation of crystallized facts, which exceeds the scope of a cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; The appeal is inadmissible when it attempts to re-evaluate historical facts or request a new assessment of merits rather than pointing to a specific violation of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual re-evaluation cassation limits tax assessment legal error review ramo d'azienda risanamento dell'impresa in diritto tributario sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con l'unica censura viene contestata la violazione ex art. 360, comma 1, n.
Art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
600 del 1973, dell'art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e delle "norme sanzionatorie di cui al d.lgs.
d.lgs. n. 472 del 1997
633 del 1972 e delle "norme sanzionatorie di cui al d.lgs. n. 472 del 1997", per avere la CTR omesso di rilevare "l'assoluta estraneità del sig.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., n. 34476 del 2019
Cass., Sez. Un., n. 34476 del 2019; Cass.
Cass. n. 25332 del 2014
34476 del 2019; Cass. n. 25332 del 2014; Cass.
Cass. n. 6519 del 2019
25332 del 2014; Cass. n. 6519 del 2019).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8799 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da Fabiano Belletti, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Di Mario, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Giosuè Carducci, n. 4; - ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 13 febbraio 2014, n. 870/6/14; sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 28 aprile 2021.

Fatti di causa. In esito ad una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti della cessata Rambo Racing s.r.I., l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Rieti, notificava a Fabiano Belletti, già rappresentante legale della società, due avvisi di accertamento, con i quali recuperava importi dovuti per imposte sui redditi, Iva e Irap., comminando, altresì, sanzioni. La CTP di Rieti, previa riunione dei ricorsi avanzati verso i due atti impositivi, li respingeva. La CTR del Lazio rigettava il successivo appello del contribuente.

Quest'ultimo affida ad un solo motivo il proprio ricorso per cassazione. L'Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza pubblica. Ragioni della decisione. Con l'unica censura viene contestata la violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 39 e 40 d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e delle "norme sanzionatorie di cui al d.lgs. n. 472 del 1997", per avere la CTR omesso di rilevare "l'assoluta estraneità del sig. Belletti alle contestazioni mosse negli avvisi di accertamento".

Il motivo è inammissibile. Le critiche articolate dalla difesa del ricorrente non hanno il tono proprio di una censura di legittimità. Esse, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originato l'accertamento fiscale. In breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, senza neppure confrontarsi con la ratio decidendi.

La CTR ha valorizzato il mancato passaggio di consegne, avuto riguardo, alle scritture sociali e contabili fra il Belletti e tale Tompa Jacqueline Anca, sia in virtù dell'assenza di qualsiasi documento che lo attestasse, sia sulla scorta di quanto dalla predetta affermato. Il giudice a quo ha, poi, messo in apice la circostanza dell'avvenuta sottoscrizione da parte del Belletti delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta 2003 e 2004 e dell'avvenuta presentazione a sue cure di quella relativa a quest'ultima annualità, ancorché formalmente egli fosse cessato dalla carica 11 marzo 2005.

A fronte di tale ricostruzione, il ricorrente, da un lato denuncia la violazione degli artt. 39 e 40 d.P.R. n. 600 del 1973, dall'altro svolge una eccentrica contestazione tesa - testualmente - a "confutare il ruolo di amministratore di fatto che gli è stato ingiustamente imputato", in tal guisa astenendosi dall'esaminare il contenuto precettivo delle anzidette disposizioni e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, al fine di dimostrare il contrasto fra queste ultime e il precetto normativo. In definitiva, il Belletti, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge, travalica all'evidenza i limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità, finendo per sollecitare a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale), sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così orientando l'intrapreso giudizio di cassazione verso un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.

La pretesa di ridiscutere il contenuto di fatti storici e vicende processuali onde ottenerne una ricostruzione alterativa, più consona ai propri desiderata è palesemente inammissibile (v. Cass., Sez. Un., n. 34476 del 2019; Cass. n. 25332 del 2014; Cass. n. 6519 del 2019). Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Per questi motivi Rigetta il ricorso; 4,a1.4.91:0. c.4*W‘,4437.. C