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Ordinanza — n. 35103/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal and mutual agreement to settle litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35103/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the plaintiff's withdrawal and the defendant's acceptance of the settlement. The parties had previously agreed to offset litigation expenses, rendering the procedural continuation unnecessary. Consequently, the court terminated the proceedings and ordered full compensation of costs between the two entities.

Regesto Legislator

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Artt. 306, 390 e 391 c.p.c.: When a party withdraws their appeal and the opposing party accepts, the proceedings are extinguished and litigation costs are compensated between the parties.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal litigation cost offset procedural extinction mutual settlement agreement CPC articles 306 390 tax dispute termination court of cassation tassa di compensazione

Disposizioni normative citate

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Artt. 306, 390 e 391 c.p.c.
in considerazione dell’intervenuta rinuncia, accettata da controparte, deve essere dunque dichiarata l’estinzione del processo ex artt. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese di lite, trattandosi di causa estintiva della lite concordemente richiesta;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23175/2015
Cass. n. 23175/2015) 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1902-2018 proposto da: I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato SIMONE TABLO’, rappresentata e difesa dall’Avvocato ALESSANDRO CARDOSI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrente – contro AREZZO PARCHEGGI SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa F i r m a t o D a :

U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 1902/2018 Numero sezionale 5819/2021 Numero di raccolta generale 35103/2021 Data pubblicazione 17/11/2021 dall'Avvocato PAOLO VANNELLI giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente – avverso la sentenza n. 1410/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 5/6/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE I.C.A.

– Imposte Comunali Affini S.r.L., propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 305/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, che aveva accolto il ricorso proposto da Arezzo Parcheggi Societa’ Consortile A R.L. avverso avviso di accertamento TOSAP annualità 2011; la società contribuente resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. parte ricorrente ha da ultimo depositato atto di rinuncia al ricorso, seguita da adesione della controparte, con richiesta di compensazione delle spese; 1.2. in considerazione dell’intervenuta rinuncia, accettata da controparte, deve essere dunque dichiarata l’estinzione del processo ex artt. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese di lite, trattandosi di causa estintiva della lite concordemente richiesta;

2. non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. doppio contributo, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Cass. n. 23175/2015) 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 1902/2018 Numero sezionale 5819/2021 Numero di raccolta generale 35103/2021 Data pubblicazione 17/11/2021

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa interamente le spese tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 4.11.2021. Il Presidente (Domenico Chindemi) 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i