Cassation court declares tax dispute extinguished due to voluntary settlement and payment of first installment under Art. 6 of Law 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute extinguished after the taxpayer voluntarily settled the litigation and paid the first installment under Law 119/2018. The taxpayer argued for cessation of proceedings, while the opposing party requested the judgment be declared extinct. The court ruled that since no objection was filed by the deadline and the settlement conditions were met, the process automatically terminated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 10, 12, 13 of Law 119/2018: If a taxpayer fulfills the conditions for defining the dispute by paying installments and depositing the request, and no objection is raised within the statutory period, the proceedings are declared extinct by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Sentenza sul ricorso iscritto al n. 28786/2017 R.G. proposto da Yaskawa Italia s.r.l. (già Motoman Robotics Italia s.r.I.) rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Coen e Davide Druda e con il primo elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Priscilla, n.4 per procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro RGN 28786/17 Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12, è domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia n.3447/04/16, depositata il 29.11.2016.
Udita la relazione svolta alla udienza pubblica del 29.9.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina. Udito il PG in persona del sostituto Roberto Mucci il quale ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio. Osserva Yaskawa Italia s.r.I (già Motoman Robotic Italia s.r.I.) impugnava l'avviso di accertamento emesso ai fini Iva per l'anno d'imposta 2005, sulla base di un pvc elevato dalla Polizia Tributaria con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava alla contribuente di avere svolto prestazione di assistenza tecnica e garanzia per macchine industriali automatiche da essa stesse vendute, con la sostituzione integrale dell'apparecchiatura fornita o la sostituzione di componenti della stessa, senza dichiarare alcun corrispettivo, escludendoli dalla imputazione Iva e senza emettere, né conservare la relativa documentazione fiscale e di avere effettuato operazioni di cessione formalmente nei confronti della società Sanmarinese "Robotica del Titano" in regime di non imponibilità, mentre il destinatario effettivo era Assotech s.r.l. con sede in Italia.
La Commissione Tributaria Provinciale di Modena accoglieva il ricorso. L'Ufficio impugnava la decisione e la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia, con sentenza n.3447/04/16, depositata il 29.11.2016, accoglieva l'appello. La CTR riteneva che la contribuente, operando sulla base dell'asserito obbligo di garanzia assunto con la cessione dei beni venduti, avesse in realtà svolto vere e proprie operazioni commerciali RGN 28786/17 concretatesi in nuove vendirte sotto forma di cessione di altri beni, asseritamente difettosi. Yaskawa Italia s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza, con otto motivi.
L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso nel quale evidenziava che la società aveva anche proprosto, nei confronti della stessa sentenza, ricorso per revocazione ordinaria. Successivamente, in data 22 settembre 2021, la contribuente ha presentato una memoria con cui ha dedotto che, nelle more del giudizio di cassazione, ha provveduto alla definizione della lite, ai sensi dell'art. art. 6 di 119/2018 versando la prima rata e le successive; ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Osserva la Corte che l'art. 6 commi 10, 12 e 13 del di citato prevedono: 10.Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali.
13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente.... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.. Nella specie non risulta essere stato notificato alcun diniego della definizione, né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020.RGN 28786/17 Il processo deve essere, pertanto, dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate per espressa previsione di legge. Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato". Il raddoppio del contributo unificato ex art, 13, comma 1-quater, D.P.R, 115/2002, costituisce invero una misura la cui natura eccezionale, perché in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 23175/2015).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio del 29.9.2021 Il Consigliere relatore Il Presidente Ernestino Bruschetta DEPOSITATO