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Sentenza — n. 35068/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax dispute extinguished due to voluntary payment and lack of formal objection within statutory deadlines.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35068/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax litigation extinguished after the taxpayer voluntarily fulfilled payment obligations and requested the conclusion of the dispute. Although the taxpayer argued for a settlement, the court noted that no formal objection or request for handling was filed by the opposing party before the statutory deadline of December 31, 2020. Consequently, the proceedings were automatically terminated under the specific provisions of the decree, leaving the costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 10, 12 e 13 del d.l. 119/2018: If a taxpayer requests the definition of a dispute and pays the due amounts, the process remains suspended until the deadline; in the absence of a formal objection or request for handling by the other party within the prescribed period, the process is declared extinguished.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment voluntary payment settlement statutory deadline compliance automatic process termination costs allocation rule tassa di compensazione prestazioni compensative contributo sostitutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10, 12 e 13 del d.l. 119/2018
art. 6 dl 119/2018 versando la prima rata e le successive; ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Art. 388 C.P.C.
BOLOGNA Si trasmette, ai sensi dell'art. 388 C.P.C., l'unito provvedimento di SENTENZA relativo alle parti indicate in oggetto.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
art. 388 C.P
BOLOGNA Si trasmette, ai sensi dell'art. 388 C.P.C., l'unito provvedimento di SENTENZA relativo alle parti indicate in oggetto.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 23175/2015
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Testo completo

Sentenza sul ricorso iscritto al n. 28784/2017 R.G. proposto da Yaskawa Italia s.r.l. (già Motoman Robotics Italia s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Coen e Davide Druda e con il primo elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Priscilla, n.4 per procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro RGN 28784/17 Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12, è domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia n.3448/04/16, depositata il 29.11.2016.

Udita la relazione svolta alla udienza pubblica del 29.9.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina. Udito il PG in persona del sostituto Roberto Mucci il quale ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio. Osserva Yaskawa Italia s.r.I (già Motoman Robotic Italia s.r.I.) impugnava l'avviso di accertamento emesso, per l'anno d'imposta 2006 ai fini Ires e Irap, sulla base di un pvc elevato dalla Polizia Tributaria con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava alla contribuente di avere corrisposto dei compensi al prorpio amministratore e dipendente senza operare le ritenute di legge e di avere svolto prestazione di assistenza tecnica e garanzia per macchine industriali automatiche da essa stesse vendute, con la sostituzione integrale dell'apparecchiatura fornita o la sostituzione di componenti della stessa, senza dichiarare alcun corrispettivo, escludendoli dalla imputazione Iva e senza emettere, né conservare la relativa documentazione fiscale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Modena accoglieva il ricorso. L'Ufficio impugnava la decisione e la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia, con sentenza n.3448/04/16, depositata il 29.11.2016, accoglieva l'appello. La CTR riteneva che la contribuente, operando sulla base dell'asserito obbligo di garanzia assunto con la cessione dei beni venduti, avesse in realtà svolto vere e proprie operazioni commerciali RGN 28784/17 concretatesi in nuove vendirte sotto forma di cessione di altri beni, asseritamente difettosi. Yaskawa Italia s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza, con sei motivi.

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Successivamente, in data 22 settembre 2021, la contribuente ha presentato una memoria con cui ha dedotto che, nelle more del giudizio di cassazione, ha provveduto alla definizione della lite, ai sensi dell'art. art. 6 dl 119/2018 versando la prima rata e le successive; ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Osserva la Corte che l'art. 6 commi 10, 12 e 13 del dl citato prevedono: 10.Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali.

13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente.... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.. Nella specie non risulta essere stato notificato alcun diniego della definizione, né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020. Il processo deve essere, pertanto, dichiarato estinto.Provv. N° Roma, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DELLA CANCELLERIA SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto: I YASKAWA ITALIA SRL RGN: 28784/17 contro 2 AGENZIA DELLE ENTRATE Ct ›MM.TRIB.REG.

BOLOGNA Si trasmette, ai sensi dell'art. 388 C.P.C., l'unito provvedimento di SENTENZA relativo alle parti indicate in oggetto. Si prega di restituire la presente nota per ricevuta. IL FUNZIONARIO N° R. Gen. Pe icevuta. Timbro data RG N 28784/17 Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate per espressa previsione di legge. Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato". Il raddoppio del contributo unificato ex art, 13, comma 1-quater, D.P.R, 115/2002, costituisce invero una misura la cui natura eccezionale, perché in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 23175/2015).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio del 29.9.2021 Il Con a ere relatore Il Presidente Ernestino Bruschetta 1