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Sentenza — n. 35004/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses VAT refund claim where administrative silence was not formed and credit lacks proof.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35004/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision denying a partial VAT refund. Although the taxpayer argued that the administrative silence of refusal had formed due to the lapse of the 90-day period after the VAT declaration, the court found the credit unsubstantiated. The decision upheld the lower court's rejection because the taxpayer failed to provide sufficient evidence proving the existence of the claimed credit, overriding the procedural argument regarding the formation of silence.

Regesto Legislator

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d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g); d.P.R. 633/72, art. 30, commi 1, 2, 57; l'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto in dichiarazione anche dopo la scadenza dei termini di accertamento se il contribuente non ha adeguatamente dimostrato la sussistenza del credito vantato.

Parole chiave

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VAT refund claim administrative silence refusal burden of proof credit tax declaration timeline financial administration powers rimborso dell'IVA revoca del credito al consumo credito documentario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g)
Indubbiamente, come denuncia la ricorrente col primo motivo, col quale lamenta la violazione dell'art. 19, comma 1, lett.
d.P.R. 633/72, art. 30, commi 1, 2, 57
2.- Col secondo motivo, difatti, la banca lamenta la violazione dell'art. 30, commi 1 e 2, e 57 del d.P.R.
statuto dei diritti del contribuente, art. 10, comma 1
633/72, nonché dell'art. 10, comma 1, dello statuto dei diritti del contribuente perché il giudice d'appello ha escluso i presupposti del Rei n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21734/14
546/92, senza che sia necessario attendere la scadenza dei termini entro cui l'Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, controllo formale o accertamento vero e proprio, che non riguardano l'esercizio dei diritti del contribuente (Cass. n. 21734/14; n.
Cass. n. 722316
Cass. n. 17841/18
Cass., sez. un., nn. 21765/21, 21766/21
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 15630 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da s.p.a. Banca IFIS, nella qualità d'incorporante s.r.l. IFIS Factoring, incorporante s.r.l. GE Capital, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato speciale in calce a memoria di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Anna Maria De Santis, presso lo studio della quale in Roma, alla via Cicerone, n. 44, elettivamente si domicilia -ricorrente- '02 contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -controricorrente- RO per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 11 dicembre 2014, n. 6532/14; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza del 15 settembre 2021; sentita la procura generale, in persona del sostituto procuratore Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi l'avv.

Antonio Buonfiglio, per delega dell'avv. Anna Maria De Santis, per la contribuente e l'avvocato dello Stato Alfonso Peluso per l'Agenzia. Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che s.p.a. Elitel Telecom richiese con la dichiarazione iva del 2002, relativa all'anno 2001, il rimborso parziale di un credito iva, compilando anche il relativo modello VR, ma che l'Agenzia richiese documenti giustificativi del credito (dagli atti risulta che le richieste risalgono al 2005 e al 2006), senza ottenere riscontro. Successivamente alle richieste il credito fu ceduto alla GE Capital Finance, cui è subentrata Banca IFIS, dal fallimento della Elitel, nel frattempo dichiarato, alla quale l'Agenzia nel 2008 rivolse un'ulteriore richiesta di documentazione, solo in parte riscontrata.

Sicché nel 2010 la cessionaria del credito, ritenendo formatosi il silenzio rifiuto, lo impugnò, senza successo in primo grado. Anche la Commissione tributaria regionale della Lombardia ne ha respinto il successivo appello, ritenendo anzitutto che il silenzio rifiuto non si fosse formato, in ragione delle richieste di documentazione intervenute, e comunque sottolineando la mancanza dei presupposti per procedere al rimborso, perché l'istante non aveva dettagliatamente ed esaurientemente dimostrato la sussistenza del credito vantato. RG n. 15630/15 Angelina-M Contro questa sentenza propone ricorso la s.r.l.

GE Capital Finance, che articola in due motivi, cui l'Agenzia risponde con controricorso. Il giudizio proviene da adunanza camerale, in prossimità della quale era stata depositata dalla ricorrente memoria illustrativa. Motivi della decisione 1.- Benché il primo motivo sia fondato, il ricorso non merita accoglimento. Indubbiamente, come denuncia la ricorrente col primo motivo, col quale lamenta la violazione dell'art. 19, comma 1, lett. g), e dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il giudice d'appello ha errato nell'escludere che si fosse formato il silenzio rifiuto.

L'indicazione nella dichiarazione di un credito d'imposta costituisce difatti istanza di rimborso, di modo che il corrispondente diritto alla restituzione può essere esercitato a partire dall'inutile decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione che contiene l'istanza, su cui si forma il silenzio-rifiuto, impugnabile ex art. 19, comma 1, lett.

g) del d.lgs. n. 546/92, senza che sia necessario attendere la scadenza dei termini entro cui l'Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, controllo formale o accertamento vero e proprio, che non riguardano l'esercizio dei diritti del contribuente (Cass. n. 21734/14; n. 722316; n. 17841/18). Ciononostante l'infondatezza del secondo motivo conduce al rigetto del ricorso. 2.- Col secondo motivo, difatti, la banca lamenta la violazione dell'art. 30, commi 1 e 2, e 57 del d.P.R. n. 633/72, nonché dell'art. 10, comma 1, dello statuto dei diritti del contribuente perché il giudice d'appello ha escluso i presupposti del Rei n. 15630/15 Angelina-Mara Perri Ynsore rimborso benché fossero ormai spirati i termini previsti per il controllo e la rettifica della dichiarazione.

Il motivo s'infrange contro il principio di diritto fissato dalla sezioni unite di questa Corte le quali, giustappunto in relazione a un caso in cui il credito vantato era stato ritenuto non provato, perché non documentato, hanno stabilito che, in tema di rimborso dell'eccedenza detraibile di iva, l'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento (Cass., sez. un., nn. 21765 t 21766/21).

E anche nel caso in esame è rimasta ferma la valutazione, compiuta dal giudice d'appello, di mancanza di adeguata dimostrazione della sussistenza effettiva del credito vantato. Il ricorso va per conseguenza rigettato. Il recente assestamento della giurisprudenza di questa Corte comporta, tuttavia, la compensazione delle spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Per questi motivi rigetta il ricorso e compensa le spese. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così