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Sentenza — n. 34925/2021 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to failure to file settlement request within statutory deadline.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34925/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer failed to submit a request for settlement within the statutory deadline. Although the taxpayer had paid the due amount and requested the case's closure, no formal application for settlement was filed by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute ceased to exist, extinguishing the proceedings and assigning costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018: Failure to file a settlement request within the prescribed deadline results in the automatic extinction of the proceedings due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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tax litigation extinction settlement request deadline cessation of subject matter peace tax procedure costs allocation rule contestazione della realizzazione liquidazione di fondi revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018
- Il contribuente, con istanza del 29 aprile 2021, ribadita da memoria, ha comunicato di aver ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l.
Art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018
- Il contribuente, con istanza del 29 aprile 2021, ribadita da memoria, ha comunicato di aver ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018
- Il contribuente, con istanza del 29 aprile 2021, ribadita da memoria, ha comunicato di aver ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21826 del 2020
"pace fiscale") comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere"(Cass. n. 21826 del 2020)
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 9037-2016 proposto da: CIRIGLIANO GIANNICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell'avvocato MAURO LONGO, 2021 che lo rappresenta e difende; 244 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 5360/2015 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 14/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2021 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA TADDEI; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. GIOVANNI GIACALONE che ha chiesto che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso; RGN 9037/2016 Ritenuto che -Giannicola Cirigliano propone ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 5360/14/15 , che aveva rigettato l'appello del contribuente avverso la sentenza n. 810/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che, a sua volta, aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di liquidazione Registro 2009 n. 1T003428000 rideterminando il valore dell'immobile, sito in Anzio. - Il contribuente, con istanza del 29 aprile 2021, ribadita da memoria, ha comunicato di aver ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018 ,corredata dai documenti relativi alla procedura ed al pagamento Considerato che: - Il contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito in I. n. 136 del 2018, pagando il dovuto, ed ha chiesto la pronuncia di estinzione del giudizio; -L'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018 stabilisce che: "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020". L'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018, stabilisce che: "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine". Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. cit. "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate".-Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020; -In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 136 del 2018 (c.d. "pace fiscale") comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere"(Cass. n. 21826 del 2020)

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. ciseln Roma, nell'adunanza pubblica del 17 giugno 2021 . -- Il Presidente (Di Di Iasi 7\A /'