Italian tax court dismisses appeal and declares case extinguished due to 'peace tax' settlement deadline lapse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer failed to submit a treatment request by the statutory deadline. The taxpayer had previously applied for the 'peace tax' settlement, paying the due amount but missing the final procedural step required to maintain the case. Consequently, the court ruled that the subject matter ceased to exist and assigned procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 6 d.l. n. 118/2019: If the taxpayer fails to submit a treatment request within the prescribed period following the 'peace tax' settlement application, the proceedings are declared extinguished by the President's decree.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
8 ORDINANZA sul ricorso 21130/2018 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro Menoia Sara, elettivamente domiciliata in Roma Via Properzio, 27 presso lo studio dell'avvocato Ranni Marco, rappresentata e difesa dall'avvocato Basso Giuseppe -controricorrente - avverso la sentenza n. 9/2018 della COMM.TRIB.REG. VENETO, depositata il 03/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal consigliere dott.
FASANO ANNA MARIAR.G.N. 21130-18 RITENUTO CHE: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 9/10/18 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che aveva rigettato l'appello avverso la sentenza della CTP di Treviso n. 281/02/2016, in controversia proposta da Sara Menoia riguardante l'impugnazione dell'avviso di liquidazione di imposta n. 20141T005912000, con il quale venivano revocate le agevolazioni fiscali sull'imposta sostitutiva del contratto di mutuo fondiario, di cui all'atto notarile del 9.5.2014, con determinazione della maggiore imposta di registro e relative sanzioni.
Nelle more del giudizio, la contribuente ha depositato memoria, riferendo che in data 10.5.2019 ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 118 del 2019, provando il pagamento della somma dovuta con modello F24 del 8.5.2019. Sara Menoia ha concluso perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi del d.l. 119 del 2018. CONSIDERATO CHE: - La contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito in 1. n. 136 del 2018, allegando la relativa documentazione (F24 attestante il pagamento e domanda di definizione agevolata); -L'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018 stabilisce che: "Le controversie definibili non sono so.oese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposkioni del presente articolo.
In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso Tolgano gimisdkionale innan:-‘:i al quale pende la controversia copia della domanda di defìnkione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020". L'art. 6, comma 12, del d.l. n. R.G.N. 21130-18 119 del 2018, precisa che: "L'eventuale diniego della definkione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificaione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinalki all'organo giurisdkionale presso il quale pende la controversia. 1\T el caso in cui la definkione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdkionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definkione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine".
Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. cit. "In mancanza di istarka di tratta.zione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L 'impugnazione della pronuncia giurisdi.zionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istan.za di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate". -Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020, e la contribuente ha formulato richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; -In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "In tema di processo tributario, la definkione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del di n. 119 del 2018, conv., con modif., in L n. 136 del 2018 (c.d. "pace fiscale") comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinione del giudkio per cessata materia del contendere"(Cass. n. 21826 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso, in Roma, nell'adunanza c