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Ordinanza — n. 34852/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34852/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34852/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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con sentenza n. 554/12/12, depositata in data 6 novembre 2012, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. distaccata di Salerno, accoglieva l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 291/3/10 emessa dalla CTP di Avellino, con compensazione delle spese di lite;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Ordinanza — n. 34852/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dall'art. 6, comma 13, del d.l. 119 del 2018. (Vedi Cass. n. 21826 del 2020) 5.1 Non sussistono i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo" come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia vedi Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).

Parole chiave

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validità della tassazione fiscale esame della situazione economica revisione contabile valutazione del reddito concorrenza fiscale computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 dell'art. 391 c.p.c.;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11917/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope tegis; - ricorrente - Contro Società Immobiliare Agrituristica II Castello s.r.I., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 59, presso lo studio degli avv.ti Massimo Giulio e Giulia Rachele Sandulli da cui è rapp.to e difeso come da procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 554/12/12 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. distaccata di Salerno, depositata in data 6/11/2012, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2021 dalla dott.ssa Milena d'Oriano; RITENUTO CHE:

1. con sentenza n. 554/12/12, depositata in data 6 novembre 2012, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. distaccata di Salerno, accoglieva l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 291/3/10 emessa dalla CTP di Avellino, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso ai fini IRES per le annualità 2004 e 2005 per il recupero di maggiori imposte all'esito dell'applicazione degli studi di settore;

3. la CTP rigettava il ricorso; la CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo la redditualità della stessa congrua e coerente, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività svolta;

4. avverso la sentenza l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 27-5-2013, affidato a due motivi; la contribuente si costituiva con controricorso. CONSIDERATO CHE:

1. con nota depositata in data 1-3-2021 l'Agenzia delle Entrate comunicava che il contribuente aveva formulato istanza per la definizione del giudizio ex art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, nonché l'avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per gli atti impositivi oggetto del presente contenzioso, e chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio; OSSERVA CHE:

1. l'istanza presentata dall'Agenzia delle Entrate attesta il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta;

2. nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, entro il 31 dicembre 2020, né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;

3. che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 dell'art. 391 c.p.c.;

4. Su tale premessa va dichiarata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell'avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.

5. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dall'art. 6, comma 13, del d.l. 119 del 2018. (Vedi Cass. n. 21826 del 2020) 5.1 Non sussistono i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo" come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia vedi Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, in Roma, nell'adunanza cam,rale effettuata da remoto il 21 settembre 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Dott o ria Stalla oggi, 1 7 NOV 20 1 IL CANCELLIERE E • • 1,