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Ordinanza — n. 34850/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal on lack of motivation but allows cassation for failure to apply bankruptcy rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34850/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the first appeal ground inadmissible due to insufficient documentation by the tax agency. The court found the second ground valid, ruling that the tax authority must apply bankruptcy principles when a company is dissolved and its assets are insufficient. Consequently, the lower court's decision was quashed and remanded for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 24, comma 2, 32 d.lgs. n. 546/92; Artt. 14 d.lgs. n. 472/97, 2492, 2493, 2495, 2697 c.c.: The court must apply bankruptcy principles regarding subsidiary liability when a company's dissolution and final balance sheet prove insufficient assets for debt realization.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax liability bankruptcy principles subsidiary liability company dissolution asset insufficiency tax appeal remand for hearing assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 24, comma 2, 32 d.lgs. n. 546/92
Considerato che: - il primo motivo di ricorso, col quale si deduce, in relazione alla cartella di pagamento relativa all'anno 2007, la violazione dell'art. 24, comma 2, e 32 del d.lgs.
Art. 14 d.lgs. n. 472/97
Artt. 2492, 2493, 2495, 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 28709/20
Cass. n. 7545/21
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Testo completo

DINANZA sul ricorso iscritto al n. 19897 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia - ricorrente- contro Tedeschi Roberta, rappresentata e difesa, giusta mandato speciale in calce al controricorso, dagli avvocati Giovanni Mergoni e Giuseppe Lepore, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, alla via Polibio, n. 15 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 16 febbraio 2018, n. 290/07/2018; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 17 settembre 2021 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.

RG n. 19897/18 Angelina-Maria Perrino tensore Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugnata che Roberta Tedeschi nel 2008 ha acquisito un'azienda da s.r.l. Fotonika, la quale nel ' 2006 aveva omesso i versamenti periodici dell'iva e nel 2007 quelli per le ritenute sui compensi dei collaboratori; - ne era scaturita l'iscrizione a ruolo dei relativi importi, in esito alla quale l'agente per la riscossione ha notificato due cartelle di pagamento, concernenti appunto gli anni 2006 e 2007, alla cessionaria, che le ha impugnate, senza successo in primo grado; - per il profilo ancora d'interesse, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l'appello di Roberta Tedeschi, in base alla considerazione che nulla risultava in ordine alla preventiva escussione della cedente, in quanto, pur avendo l'Agenzia prodotto certificazione dell'avvenuta cancellazione di questa, non era emerso nei confronti di essa o dei suoi aventi causa il compimento di alcun atto; - contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui la contribuente risponde con controricorso.

Considerato che: - il primo motivo di ricorso, col quale si deduce, in relazione alla cartella di pagamento relativa all'anno 2007, la violazione dell'art. 24, comma 2, e 32 del d.lgs. n. 546/92 e comunque la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione sull'accezione d'inammissibilità dell'ampliamento del thema decidendum, poiché la questione della violazione del beneficio di preventiva escussione sarebbe stata introdotta soltanto con la memoria illustrativa, è inammissibile per carenza di autosufficienza. L'Agenzia non riproduce difatti gli stralci rilevanti del ricorso di primo grado e delle proprie controdeduzioni, né tampoco quello della memoria illustrativa, RG n. 19897/18 Angelina-Mari errino ore che neanche allega, di modo che non consente a questa Corte la delibazione della fondatezza dell'obiezione; - fondato, oltre che ammissibile, perché adeguatamente formulato, e privo del carattere di novità, in quanto volto a contrastare un'affermazione in diritto del giudice d'appello (diversamente da quanto sostenuto in controricorso) è, invece, il secondo motivo di ricorso, col quale l'Agenzia denuncia la violazione degli artt. 14 del d.lgs. n. 472/97, 2492, 2493, 2495 e 2697 c.c., perché il giudice d'appello ha trascurato che l'escussione della cedente era preclusa dalla cancellazione dal registro delle imprese, provata in giudizio, di cui la stessa Commissione tributaria regionale dà conto; - questa Corte, difatti, facendo applicazione di principi fissati da Cass., sez. un., n. 28709/20, ha già stabilito che, in tema di responsabilità solidale del cessionario di azienda o di un ramo di azienda e di beneficium excussionis, la cancellazione della società cedente dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione (accompagnate, nel caso in esame, da un bilancio finale di liquidazione che attestava la mancata ripartizione di utili) costituiscono dimostrazione certa dell'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione del credito, con conseguente immediata operatività della responsabilità sussidiaria della società cessionaria (Cass. n. 7545/21); - il motivo va quindi accolto, con assorbimento del terzo, che concerne l'omessa disamina dell'incapienza del patrimonio della Fotonika, e la sentenza impugnata cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria della Toscana in diversa composizione, per l'esame delle questioni ancora sub iudice.

Per questi motivi dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e RG n. 19897/18 Angelina-Maria ‘errino L nsore rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione. Così deciso in Roma, in data 17 settembre 2021. Il presidente V DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 1 7 NOV 2021 IL CANCELLIERE E P Vincenzo Pio Massimiliano iam IL CANCELL Vin