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Ordinanza — n. 34715/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to loss of interest after tax authority self-annulled the disputed assessment notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34715/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mario Avitabile's appeal inadmissible because he lost his legal interest in the case after the tax authority voluntarily annulled the disputed assessment notice. Although the Regional Tax Commission had ruled against the taxpayer by presuming a capital gain based on the buyer's adherence to a market value correction, the authority subsequently withdrew the debt and relieved the taxpayer from the role registration. The court held that this self-annulment extinguished the necessity for the ongoing litigation, rendering the appeal void under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 103, comma 1, n. 1, c.p.c.; Art. 103, comma 1, n. 2, c.p.c.: When a tax authority annuls a disputed assessment notice in self-help during pending litigation, the taxpayer's interest in the appeal vanishes, rendering the recourse inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

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loss of interest self-annulment tax appeal inadmissibility procedural extinction voluntary withdrawal contenzioso tributario validità della tassazione fiscale comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 103, comma 1, n. 1, c.p.c.
Art. 103, comma 1, n. 2, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/12/2018, n. 31732
“doppio contributo unificato” (argomento ex Cass. 07/12/2018, n. 31732, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22003/2015 proposto da: AVITABILE MARIO, elettivamente domiciliato in Roma Via Vito Giuseppe Galati n. 100/C, presso lo studio dell’avvocato Enzo Giardiello, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Antonio Cillo. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – controricorrente – F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 22003/2015 Numero sezionale 5831/2021 Numero di raccolta generale 34715/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, sezione n. 05, n. 4093/05/15, depositata il 06/05/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2021 dal consigliere dott. Riccardo Guida. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Mario Avitabile ha proposto ricorso con quattro motivi contro l’Agenzia delle entrate, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania (sezione di Salerno) che — in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento che recuperava a tassazione, a fini I.r.p.e.f., per il periodo d’imposta 2006, la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso (in data 13/06/2006) di un terreno edificabile, assoggettato a tassazione separata, sulla base della rettifica del valore di mercato del bene immobile ai fini dell’imposta di registro, cui aveva aderito il cessionario/acquirente – in accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha riformato la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente.

2. La C.T.R. ha ritenuto che la rettifica del valore di cessione del terreno, ai fini dell’imposta di registro, cui ha aderito l’acquirente, è prova presuntiva sufficiente della plusvalenza non dichiarata e che, nella specie, i documenti prodotti dal contribuente (contratto di compravendita, fideiussione bancaria, estratto conto attestante un bonifico), non siano idonei a vincere tale presunzione perché (cfr. pag. 6 della decisione) «privi di valenza probatoria univoca».

3. Con istanza datata 25/10/2021 il contribuente ha chiesto che sia dichiarata la cessione della materia del contendere, con la compensazione delle spese del giudizio, in ragione del fatto che, in pendenza del giudizio di cassazione, l’Agenzia delle entrate ha annullato in autotutela l’avviso di accertamento impugnato ed ha r.g. n. 22003/2015 2 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 22003/2015 Numero sezionale 5831/2021 Numero di raccolta generale 34715/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 disposto lo sgravio dell’iscrizione a ruolo del debito tributario. All’istanza è allegata documentazione di riscontro.

4. Il venire meno, in capo al ricorrente, dell’interesse al ricorso, desumibile dalla sua richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ne determina l’inammissibilità.

5. Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate in ragione della peculiarità della dinamica processuale.

6. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato” (argomento ex Cass. 07/12/2018, n. 31732, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e compensa, tra le parti, le spese del giudizi