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Ordinanza — n. 34653/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34653/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34653/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19235/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliata ricorrente - contro SUTORIUS DI RAINERI GIULIA &C. s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore; RAINERI GIULIA TERESA MARIA, anche quale erede di Chiletti Ezio; CHILETTI MARINA; tutte elettivamente domiciliate in Roma via Farnese 7 presso lo studio dell'avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34653/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate. I contribuenti hanno resistito con controricorso. In data 3 giugno 2019 i contribuenti hanno depositato documenti attestanti la presentazione della domanda di definizione agevolata e quietanza di versamento, ai sensi dell'art 6 comma 10 del DL 119/2018. In data 7/10/2020 i controricorrenti hanno depositato istanza di trattazione, rilevando, anche con successiva memoria del 15 giugno 2021, che l'Agenzia nulla ha opposto e non ha notificato ai sensi dell'art 6 comma 12 alcun diniego nel termine del 31/7/2020. Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono 19235/2016 RG 2 compensate ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.Igs.

Parole chiave

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inoltro della dichiarazione fiscale procedura giudiziaria tributaria procedura di ricupero d'imposta assistenza amministrativa fiscale sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19235/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliata ricorrente - contro SUTORIUS DI RAINERI GIULIA &C. s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore; RAINERI GIULIA TERESA MARIA, anche quale erede di Chiletti Ezio; CHILETTI MARINA; tutte elettivamente domiciliate in Roma via Farnese 7 presso lo studio dell'avv.

Claudio Berliri che le rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Antonio Lovisolo e Alessandra Picardo -controricorrenti - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 08/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Cons. Rel. Dott. RITA RUSSO. RILEVATO CHE La società Sutorius e i soci hanno proposto ricorso avverso quattro avvisi di accertamento notificati a seguito di verifiche bancarie e processo verbale di constatazione.

Il ricorso è stato parzialmente accolto in primo grado. Ha proposto appello l'Agenzia delle entrate e i contribuenti hanno proposto appello incidentale che la CTR della Liguria ha accolto, annullando gli atti impugnati e respingendo l'appello principale dell'Agenzia.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate. I contribuenti hanno resistito con controricorso. In data 3 giugno 2019 i contribuenti hanno depositato documenti attestanti la presentazione della domanda di definizione agevolata e quietanza di versamento, ai sensi dell'art 6 comma 10 del DL 119/2018. In data 7/10/2020 i controricorrenti hanno depositato istanza di trattazione, rilevando, anche con successiva memoria del 15 giugno 2021, che l'Agenzia nulla ha opposto e non ha notificato ai sensi dell'art 6 comma 12 alcun diniego nel termine del 31/7/2020. Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono 19235/2016 RG 2 compensate ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.Igs.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Roma camera di consiglio da remoto del 7 luglio 2021 IL PRESIDENTE Oronzryrk DEPOSITATO IN CANCELLERIA097 6