Sentenza — n. 34648/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA34648-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto CARTELLA, ETTORE CIRILLO Presidente IRPEF, 2008 LUCIO NAPOLITANO Consigliere R.G.N. 4499/2015 ROSITA D'ANGIOLELLA Consigliere Cron. PASQUALINA CONDELLO Consigliere UP - 28/09/2021 RICCARDO GUIDA Consigliere Rel. SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4499/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - ricorrente - contro GALASSO MARIA LUISA, rappresentata e difesa dall'avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34648/2021 — snciv · Corte di Cassazione: c.p.c.»], l'Agenzia censura la sentenza impugnata per avere ritenuto emendabile la dichiarazione anche in sede contenziosa, oltre il termine decadenziale stabilito dall'articolo indicato in rubrica, senza considerare che, per la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14294/2014), l'atto di rettifica da parte del contribuente inteso a correggere errori od omissioni sul reddito dichiarato è ammissibile, ai sensi dell'art. 2, comma 8 -bis, cit., soltanto entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa alla periodo d'imposta successivo che, nella fattispecie, era scaduto il 30/09/2009, con conseguente tardività della rettifica.
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34648-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto CARTELLA, ETTORE CIRILLO Presidente IRPEF, 2008 LUCIO NAPOLITANO Consigliere R.G.N. 4499/2015 ROSITA D'ANGIOLELLA Consigliere Cron. PASQUALINA CONDELLO Consigliere UP - 28/09/2021 RICCARDO GUIDA Consigliere Rel. SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4499/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - ricorrente - contro GALASSO MARIA LUISA, rappresentata e difesa dall'avv.
Stefano D'Acunti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, viale delle Milizie, n. 9. - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione n. 36, n. 834/36/14, pronunciata il 17/06/2014, depositata il 26/06/2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2021 dal Consigliere RICCARDO GUIDA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Maria Luisa Galasso impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino la cartella di pagamento di euro 3.552,48 (oltre accessori), emessa in seguito al controllo automatizzato della dichiarazione per il 2008, in conseguenza del mancato riconoscimento di un credito IRPEF, connesso alla ritenuta d'acconto operata, nel 2007, dalla IDDPS Sas di Giuseppe Del Percio & C. (di cui la contribuente era socia).
Era accaduto che la società, che aveva omesso di indicare le ritenute di acconto subite nel modello Unico 2008 (per l'annualità 2007), le aveva indicate nella dichiarazione integrativa presentata in data 07/10/2009. Lo stesso giorno la contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa per la medesima annualità (2007), al fine di riportare a credito la parte di ritenute di propria competenza. Il giorno dopo (08/10/2009) la contribuente aveva presentato un'altra dichiarazione integrativa per l'annualità successiva che riportava il credito di cui alla precedente dichiarazione integrativa (annualità 2007) anche all'anno successivo, sommandolo a quello indicato per il 2008, indicato nella relativa dichiarazione, presentata il 30/09/2009.
2. La C.T.P. di Torino, con sentenza n. 221/08/2012, rigettò il ricorso sul rilievo che la contribuente, che aveva depositato la r.g. n. 4499/2015 2 Cons. est. Riccardo Guida dichiarazione integrativa per il 2007 in data 07/10/2009, era ormai decaduto dal relativo termine, maturato in data 30/09/2009.
3. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l'appello del contribuente in base alla considerazione, dirimente, che la Cassazione, in alcune pronunce, aveva riconosciuto la possibilità, per il contribuente, di emendare la dichiarazione (allegando errori di fatto o di diritto) anche in sede di contenzioso, al fine di opporsi alla pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria.
4. L'Agenzia propone ricorso con un motivo e la contribuente resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso [«1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 8 bis, DPR n. 322/1998, in relazione all'art. 360 [...] comma 1, n.
3) c.p.c.»], l'Agenzia censura la sentenza impugnata per avere ritenuto emendabile la dichiarazione anche in sede contenziosa, oltre il termine decadenziale stabilito dall'articolo indicato in rubrica, senza considerare che, per la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14294/2014), l'atto di rettifica da parte del contribuente inteso a correggere errori od omissioni sul reddito dichiarato è ammissibile, ai sensi dell'art. 2, comma 8 -bis, cit., soltanto entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa alla periodo d'imposta successivo che, nella fattispecie, era scaduto il 30/09/2009, con conseguente tardività della rettifica.
2. Il motivo non è fondato. Come già rilevato da questa Corte in un'analoga controversia (cfr. Cass. 20/08/2021, n. 23183), premesso che è pacifico dagli atti che l'A.F. non ha mai contestato dal punto di vista "sostanziale" il credito della contribuente, incidente sul quantum della base imponibile r.g. n. 4499/2015 3 Cons. est. Riccardo Guida dell'imposta sul reddito, ma si è limitata a rilevare soltanto l'intempestività della sua deduzione, la sentenza qui impugnata è conforme all'indirizzo di legittimità, inaugurato da Cass. Sez. U.30/06/2016, n. 13378 (conf., ex aliis, Cass. 11/05/2018, n. 11507; 30/10/2018, n. 27583; 28/11/2018, n. 30796), che il Collegio condivide, per il quale «In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria.».
3. Ne consegue il rigetto del ricorso.
4. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, tra le parti, in quanto la giurisprudenza di questa Corte si è andata consolidando successivamente al ricorso per cassazione dell'A.F.
5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). r.g. n. 4499/2015 4 Cons. est. Riccardo Guida
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021 Il Consigliere est. (Riccardo Guida) DEPOSITATO IN CANCELLERIA