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Sentenza — n. 34551/2021 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 34551/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34551/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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3 455 4 - 21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto DOMENICO CHINDEMI Presidente REGISTRO INVIM AGEVOLAZIONI GIACOMO MARIA STALLA Consigliere MILENA BALSAMO Consigliere RITA RUSSO Consigliere Ud. 09/09/2021 PU ANTONIO MONDINI Consigliere - Re!. A Cron. R.G.N. 23934/2014 SENTENZA sul ricorso 23934/2014 proposto da: Tiglio I Sri, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via XXIV Maggio 43 presso lo studio dell'avvocato Puri Paolo che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Mula Alberto, giusta procura a margine, -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - n avverso la sentenza n. 1007/2014 della COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

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art. 57 d.lgs. 546/1992; Sentenza — n. 34551/2021 — snciv · Corte di Cassazione: I motivi di appello, asseritamente nuovi, sono consistiti nella denuncia della erroneità della decisione della CTP nella parte in cui vi era stata affermata l'applicabilità dell'art.1, della 1.946/96, laddove invece la CTP avrebbe dovuto affermare il contrario in quanto l'esenzione è riferita ai "contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere e ad abitazioni del personale delle rappresentanze stesse".

Parole chiave

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assistenza amministrativa fiscale internazionale organizzazioni internazionali nozione d'imposizione interna spese secondo la LStrl doppia imposizione internazionale indennità di soggiorno all'estero

Disposizioni normative citate

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art. 57 d.lgs. 546/1992
Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta, per l'ipotesi in cui fosse invece da ritenersi che la CTR abbia implicitamente rigettato tale eccezione, violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992.
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Testo completo

3 455 4 - 21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto DOMENICO CHINDEMI Presidente REGISTRO INVIM AGEVOLAZIONI GIACOMO MARIA STALLA Consigliere MILENA BALSAMO Consigliere RITA RUSSO Consigliere Ud. 09/09/2021 PU ANTONIO MONDINI Consigliere - Re!. A Cron. R.G.N. 23934/2014 SENTENZA sul ricorso 23934/2014 proposto da: Tiglio I Sri, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via XXIV Maggio 43 presso lo studio dell'avvocato Puri Paolo che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Mula Alberto, giusta procura a margine, -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - n avverso la sentenza n. 1007/2014 della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA, depositata il 25/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal consigliere dott. MONDINI ANTONIO, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine il rigetto, udito per il controricorrente l'avvocato Rocchitta Giammario che si è riportato, Fatti della causa 1. La società Tiglio 1 srl ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR della Lombardia, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e sanzioni, emesso dall'Agenzia in relazione al contratto registrato il 27 maggio 2008, con cui essa ricorrente aveva locato al Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (un'Agenzia dell'ONU), un immobile da adibirsi a sede del Fondo.

2. La CTR ha disatteso la tesi della ricorrente, avallata dalla CTP, secondo cui, ai sensi dell'art.1 della 1.946/1966, il contratto sarebbe stato esente da imposta ed ha fatto applicazione dell'art.9, sezione 16 della 1.289/1980.

3. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

4. La ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso la società lamenta violazione dell'art.112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare sulla eccezione di inammissibilità dei motivi di appello formulati dall'Agenzia e secondo la ricorrente "nuovi".

2. Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta, per l'ipotesi in cui fosse invece da ritenersi che la CTR abbia implicitamente rigettato tale eccezione, violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992.

3. All'esame dei due motivi di ricorso occorre premettere quanto segue. In primo grado l'Agenzia aveva richiamato, a supporto dell'avviso, le disposizioni della 1.298/2000 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede provvisoria fra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con nota interpretativa, firmati a Roma il 26 luglio 1978) che prevedono l'esenzione dall'imposta solo per il Fondo e non anche per iv la controparte evidenziandone il richiamo anche nello stesso contratto di locazione (art.15: "la registrazione obbligatoria per legge in misura proporzionale al canone rimarrà interamente a carico della società locatrice ai sensi del combinato disposto dell'art. IX sez. 16 punto a) dell'accordo di sede tra il Conduttore il Governo della Repubblica Italiana ratificato con I. 23.0529180, n. 289 e dell'art.55, connm 6 del dPRR.634/72").

I motivi di appello, asseritamente nuovi, sono consistiti nella denuncia della erroneità della decisione della CTP nella parte in cui vi era stata affermata l'applicabilità dell'art.1, della 1.946/96, laddove invece la CTP avrebbe dovuto affermare il contrario in quanto l'esenzione è riferita ai "contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere e ad abitazioni del personale delle rappresentanze stesse".

4. Tanto premesso, il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati. Il primo perché la CTR, nell'escludere l'applicabilità dell'art.1 della 1.946/96, ha implicitamente disatteso l'eccezione della contribuente. Il secondo perché il riferimento, in appello, al contenuto letterale dell'art.1 della 1.946/96 era teso a censurarne l'applicazione da parte del giudice di primo grado in aderenza alla tesi della contribuente. Il divieto di nova in appello (art.57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546) è finalizzato a precludere l'ampliamento del thema decidendum definito in primo grado. Il divieto riguarda nuove domande e nuove eccezioni e non anche nuove "argomentazioni", le quali, come mere difese, non determinano alcun ampliamento del thema decidendum.

5. Con il terzo motivo di ricorso viene denunciata la violazione degli artt.1 e 2 della 1.946/1966 e dell'art. 9 sez. 16, lett.a) L.289/1980.

6. Il motivo è infondato. La CTR ha richiamato la lettera dell'art.1 della 1.946/66 ed ha poi asserito che "nel caso di specie vi è stata violazione dell'art.9 sez. 16 47) lettera a) della 1.289/90 in quanto la norma estende al Fondo il trattamento tributario riservato alle amministrazioni statali italiane dal diritto nazionale che per quanto riguarda l'imposta di registro per le locazioni prevede, all'art.57, comma 7, del d.P.R. 131/86 che "Nei contratti in cui e' parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta e' unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'art.8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello Stato.'"'.

La disciplina della fattispecie in esame è specificamente dettata dall'art.9, sez 16, lett.a) della legge 289/90, recante "Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede provvisoria fra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con nota interpretativa, firmati a Roma il 26 luglio". La CTR ha applicato tale articolo alla lettera e la decisione è pertanto inattaccabile. L'art.1 della 1.289/1966 resta fuori campo per il principio di specialità (soggettiva); l'articolo prevede che "I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nonché ad abitazione privata dei membri di dette rappresentanze di nazionalità non italiana e del personale degli organismi internazionali di nazionalità non italiana, che esercitano le loro funzioni in Italia, sono esenti dall'imposta di registro purché esista reciprocità di trattamento"; riguarda genericamente tutte le rappresentanze diplomatiche e consolari estere; per di più, come evidenziato dalla CTR, non riguarda i contratti (come quello di cui si discute) di locazione di immobili adibiti a sede di organismo internazionale.

7. Con il quarto motivo di ricorso la contribuente lamenta violazione dell'art.112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare sulla domanda di disapplicazione delle sanzioni. Tale domanda era basata sull'art.10 della 1.212/2000 e sul riferimento da una prassi ministeriale desumibile da alcune risoluzioni del Ministero delle Finanze (indicate a pagina 4 della sentenza impugnata) che secondo la ricorrente avrebbero esteso l'applicazione dell'art.1 della 1.946/66 alle locazioni di immobili destinati ad uffici di determinati organismi internazionali.

8. Il motivo è infondato: la CTR ha dichiarato che "le diverse risoluzioni ministeriali citate dalla società a sostegno della spettanza del beneficio, non possono essere applicate alla fattispecie in esame"; la denunciata omissione non sussiste.

9. Con il quinto motivo di ricorso la contribuente denuncia violazione dell'art.10 della 1.212/2000 e dell'art.8 del d.lgs. 546/92.

10. Il motivo è infondato: l'art. 10 della 1.212/2000 prevede, per quanto interessa, che "3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria"; l'art.8 del d.lgs.546/92 dispone che "La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce"; l'errore incolpevole deve cadere sulla disposizione rilevante; come già rilevato con riguardo al terzo motivo di ricorso, la disposizione rilavante è quella dettata dall'art.9, sezione 16, lettera a) della legge 289/1980; la ricorrente sostiene che la CTR avrebbe errato nel non fare applicazione dell'art.10 della 1.212/2000 e dell'art.8 del d.lgs. 546/92 in riferimento ad un errore, asseritamente incolpevole, sull'art.1 della 1.946/1966.

11. In ragione di quanto precede il ricorso deve essere rigettato.

12. Le spese seguono la soccombenza. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di causa liquidate in C 5600,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consi